Codice della crisi: i principi di attestazione dei piani di risanamento

31.07.2024 - Tempo di lettura: 12'
Codice della crisi: i principi di attestazione dei piani di risanamento

I principi di attestazione dei piani di risanamento, alla luce del Codice della crisi d’impresa, sono al centro del documento di approfondimento curato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti. Una sintesi dei principali aspetti affrontati: dalla diagnosi delle cause e dello stato della crisi alle verifiche sulla fattibilità del piano

Il Codice della crisi d’impresa, il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, è entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Tante sono state le novità apportate alla disciplina, tra queste quelle che hanno interessato i principi di attestazione dei piani di risanamento.

A circa dieci anni dalla prima versione pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata pubblicata una nuova versione del documento di studio dal titolo che si sofferma sulle modifiche alla normativa e fornisce una panoramica completa per le aziende interessate e per i professionisti chiamati a fornire assistenza in passaggi delicati.

Oltre al CNDCEC, alla realizzazione del documento di studio hanno partecipato la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese.

La versione 2024 dei Principi di attestazione dei piani di risanamento è scaricabile dalla pagina dedicata, presente sul sito della FNC.

Nel corposo documento sono presenti diversi approfondimenti: l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa, le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, una revisione dei principi di quattro allegati tecnici e le indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi, in tema di transazione contributiva e previdenziale.

Dalla nomina dell’attestatore all’accettazione dell’incarico

La nomina e l’accettazione dell’attestatore sono i primi passaggi per la certificazione della fattibilità del piano contenuto nella proposta concorrente, che compete al proponente interessato.

La designazione dell’attestatore, che è opportuna già in fase preliminare di redazione del piano, compete all’impresa in crisi, salvo il caso in cui il professionista sia incaricato di certificare la fattibilità del piano contenuto nella proposta concorrente.

L’incarico può anche essere affidato congiuntamente a più professionisti ma nel rispetto dei requisiti professionali. Sono infatti richiesti alti standard di competenze: il professionista deve avere la duplice qualifica di revisore legale, iscritto nell’apposito albo professionale, essere iscritto nell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nell’elenco ministeriale, oltre a possedere i requisiti di onorabilità richiesti.

Tra le condizioni richieste per poter ottenere l’incarico c’è anche l’indipendenza rispetto all’impresa e all’imprenditore, che consiste nel rispetto di determinati requisiti.

Nella fase di accettazione dell’incarico è opportuna una valutazione dei rischi che presenta l’attività che deve essere svolta. Il professionista dovrà inoltre valutare la propria competenza per lo svolgimento dell’attività.

Per l’incarico è opportuna la sottoscrizione di un mandato, engagement letter, in cui devono essere indicati specifici elementi.

I principi di attestazione dei piani di risanamento: profili generali e verifiche della documentazione

I principi di attestazione dei piani di risanamento sono uno strumento molto utile, al professionista indipendente, per esprimere giudizi che l’ordinamento richiede.

Sono inoltre particolarmente utili nella gestione della crisi d’impresa. Sono infatti imprescindibili per la correttezza dei piani di risanamento in continuità o liquidatori.

Le imprese in difficoltà devono poter contare su professionisti in grado di validare la ristrutturazione e di verificare la convenienza di proposte alternative alla liquidazione giudiziale.

Le imprese hanno necessità di affidarsi all’operato dell’attestatore, che può incidere profondamente sull’esito della ristrutturazione.

In tal senso lo strumento messo a disposizione dal Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è senza dubbio fondamentale per i professionisti, ma lo è anche per le imprese chiamate a definire il proprio destino in situazioni spesso delicate.

Tutti gli operatori in gioco hanno infatti convenienza nel sapere qual è il ruolo che svolge l’attestatore, così come la conoscenza dei principi e la responsabilità. È inoltre utile conoscere i casi particolari e specifici, in cui può essere utile discostarsi dalle indicazioni generali.

Nel documento vengono fornite specifiche indicazioni in merito alla verifica della documentazione che deve comporre il piano di risanamento. Soprattutto nella fase iniziale è inoltre fondamentale un confronto tra l’attestatore e i sindaci o il revisore legale, per la segnalazione di criticità emerse dall’attività svolta nei rispettivi ruoli.

I principi di attestazione dei piani di risanamento: la diagnosi delle cause e dello stato di crisi

Particolarmente importante, all’interno del documento, è la parte relativa alle diagnosi delle cause e dello stato della crisi.

Il capitolo in questione è particolarmente importante anche per le imprese dal momento che fornisce gli strumenti per capire se l’intervento previsto è in grado di permettere all’azienda di superare le criticità. Da tali valutazioni, infatti, dipende il giudizio di fattibilità dell’intero piano.

In tale ottica è opportuno soffermarsi sulla valutazione delle cause della crisi, soprattutto nei piani in continuità aziendale in cui l’individuazione delle cause dovrà essere svolta con maggiore attenzione e organicità rispetto ai piani liquidatori, in cui l’approccio può essere più sintetico.

Nel capitolo dedicato vengono forniti gli strumenti per la diagnosi, che deve essere fondata sui principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali. Tra gli altri obiettivi c’è l’individuazione del momento in cui si manifestano gli squilibri di carattere economico, finanziario e patrimoniale.

I principi di attestazione dei piani di risanamento: la verifica sui dati aziendali e sulla fattibilità del piano

Tra gli aspetti più delicati relativi alla crisi d’impresa c’è quello della verifica. Un aspetto che viene trattato a più riprese, in prima battuta con riferimento ai dati aziendali.

I controlli in quest’ambito dovranno riguardare soprattutto il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria, che deve essere basata su un sistema amministrativo e contabile adeguato.

Oggetto della verifica saranno le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano la base contabile su cui si poggiano le previsioni dei piani di risanamento. Tale base deve permettere una descrizione completa delle caratteristiche dell’azienda, basata su diverse informazioni che vanno dalla base giuridica dell’impresa ai bilanci degli ultimi esercizi.

Tra gli aspetti affrontati, con riferimento ai controlli dei dati aziendali, ci sono quello della valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità e l’utilizzo del lavoro di terzi. Altri aspetti di cui tener conto sono i criteri di valutazione delle poste contabili e la valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali.

La verifica è particolarmente importante anche in relazione alla fattibilità del piano di risanamento. In questo caso i soggetti interessati dovranno prestare attenzione alla valutazione delle ipotesi strategiche, a quella della strategia di risanamento, così come al programma dell’intervento.

Il fattore temporale è particolarmente importante anche nella verifica delle ipotesi economico-finanziarie e dello sviluppo dei dati del piano.

Prima del giudizio di fattibilità, che dovrà provare a tenere conto anche delle situazioni di incertezza nella formulazione delle previsioni, sarà importante effettuare i cosiddetti “stress test” e prevedere un sistema di monitoraggio del piano.

Dalla valutazione della proposta alla relazione dell’attestazione

Tra gli aspetti che sono stati rivisti e integrati rispetto al documento precedente c’è la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, alla luce anche del quadro normativo di riferimento.

Tale valutazione è necessaria soprattutto nel caso alternativo della liquidazione giudiziale. Nei casi in cui è richiesto dalla normativa, la valutazione del valore di liquidazione del patrimonio è di competenza dell’imprenditore. In tal caso l’attestatore deve esprimersi sullo scenario che viene rappresentato dall’imprenditore.

Il giudizio da parte dell’imprenditore è espressamente richiesto al professionista, indipendente nelle ipotesi di transazione sui crediti tributari e contributivi.

Nel caso di concordato che preveda la soddisfazione non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, CCII, non compete all’attestatore la pronuncia sulla convenienza della proposta per i creditori non soddisfatti integralmente.

In questo caso è rilevante il ruolo dell’imprenditore, che deve nominare un professionista indipendente, incaricato di tale giudizio.

Nello strumento messo a disposizione di imprese e professionisti viene infine esaminato il caso del concordato in continuità aziendale e i compiti dell’attestatore e dell’imprenditore in tale ipotesi.

Un focus è inoltre dedicato alla relazione di attestazione e la documentazione del lavoro dell’attestazione. Le parti che la compongono sono tre:

●       la prima, di introduzione e rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati;

●       la seconda nella quale sono svolte l’analisi del Piano e di sensitività;

●       la terza che contiene il giudizio di fattibilità e la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori (qualora richiesta).

Il contenuto di ciascuna delle parti è analizzato nel dettaglio.

I principi di attestazione dei piani di risanamento: le attività successive all’attestazione

Nel documento scaricabile dal portale della Fondazione Nazionale Commercialisti uno spazio è dedicato anche alle attività successive all’attestazione.

Nel documento è specificato che la redazione del piano oggetto di giudizio di attestazione compete all’imprenditore o all’organo di amministrazione, così come la redazione e la verifica dell’esecuzione del piano in questione.

Tra le attività successive all’attestazione rientrano l’esecuzione e monitoraggio del piano e le modifiche sostanziali dello stesso, che richiedono una nuova attestazione. Tra le attività di monitoraggio, infatti, non può essere prevista la modifica. Tale attività è conseguenza di scostamenti sostanziali del piano, successivi al rilascio dell’attestazione.

Se tali scostamenti ne compromettono la realizzazione sarà compito dell’imprenditore o dell’organo di amministrazione di predisporre modifiche sostanziali o un nuovo piano. In questo caso sarà necessaria anche una nuova attestazione.

Gli aspetti in questione sono analizzati in uno specifico capitolo che si sofferma sul doppio binario previsto nei processi di regolazione della crisi.

Un focus specifico è riferito alle attestazioni nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi di gruppo, un aspetto che è stato aggiornato alla luce della nuova normativa relativa alla crisi d’impresa. In questo caso l’ambito di applicazione sono i processi di regolazione della crisi o insolvenza di gruppi d’impresa, che segue specifiche regole.

Le responsabilità dell’attestatore

L’attestatore che si impegna a prestare la propria attività nei confronti dell’impresa ha specifiche responsabilità, con eventuali limitazioni, che sono dettagliate in un apposito paragrafo. Tali responsabilità devono essere indicate nel mandato e nella lettera di incarico.

Le responsabilità non riguardano la realizzazione a posteriori del piano ma la fattibilità al momento dell’attestazione.

La principale responsabilità è quella di operare una revisione, in relazione alla situazione patrimoniale di partenza del piano e ai dati economici storici, per esprimere un giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme.

Al professionista non è richiesta la diligenza “del buon padre di famiglia” ma quella richiesta dalla natura dell’incarico. Lo stesso dovrà agire con attenzione proprio in virtù del suo status professionale e della doppia qualifica del soggetto.

Dal momento che le valutazioni dell’attestatore incidono su soggetti terzi, verso i creditori la responsabilità è di tipo extracontrattuale o contrattuale, se prefigurata come responsabilità da contatto fondata su obblighi di protezione.

In relazione alla fattispecie di “Falso di attestazioni e relazioni” è prevista anche una responsabilità penale dell’attestatore, ma solo nelle ipotesi previste esplicitamente dalla legge.

Gli allegati allo strumento del CNDCEC

A corredo dello strumento messo a disposizione dal CNDCEC sono presenti quattro allegati, ciascuno inerente a specifiche esigenze dell’impresa e del professionista, nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Gli allegati tecnici sono i seguenti:

  • Allegato 1 – Procedure di verifica su alcune poste patrimoniali della base dati contabile;
  • Allegato 2 – Le “altre” attestazioni previste dal CCII;
  • Allegato 3 – l’attestazione ex artt. 63 e 88 CCII;
  • Allegato 4 – Normativa di riferimento.

Nel primo allegato sono approfondite le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell’attivo e del passivo.

Nel secondo allegato sono invece analizzati diversi temi tra i quali l’oggetto delle altre attestazioni speciali e le verifiche nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

L’allegato 3 ha come focus l’oggetto dell’attestazione. Sono inoltre presenti spazi dedicati al giudizio richiesto all’attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell’ambito della procedura di concordato preventivo e delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Un ultimo punto è legato alla dilazione dei debiti fiscali e previdenziali e all’arco temporale del piano.

Il quarto e ultimo allegato riepiloga il quadro normativo e i riferimenti alla disciplina relativa ai principi di attestazione dei piani di risanamento.

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