Termine per la conservazione dei documenti fiscali: risoluzione n.46/E del 10 aprile 2017
Il disallineamento dei termini di presentazione della Dichiarazione IVA rispetto a quelli della Dichiarazione Redditi che si è verificato a partire da quest’anno, ha creato dei forti dubbi in merito alla scadenza di conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali.
Infatti la normativa di riferimento, contenuta nell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) stabilisce che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.
L’interpretazione di questa disposizione aveva fatto ritenere a molti che la scadenza di conservazione dei documenti rilevanti ai fini IVA seguisse la dichiarazione IVA, mentre per i documenti rilevanti ai fini dei redditi tale scadenza fosse legata alla dichiarazione dei Redditi, andando di conseguenza verso lo sdoppiamento dei termini per la conservazione.
Fortunatamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza in merito e in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema ha ribadito che il termine di riferimento per la conservazione digitale di tutti i documenti di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; questo termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, anche se a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
Tale chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, in risposta ad un interpello, la quale cita espressamente:
“A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”
L’Agenzia delle Entrate, nella stessa risoluzione, chiarisce anche il caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare: in questo caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Sono riportati i seguenti esempi per chiarire meglio le due casistiche:
a) contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (per esempio 1/1/2016- 31/12/2016): dovrà concludere il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) entro il 31/12/2017;
b) contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (per esempio 1/7/2016-30/6/2017): dovrà conservare i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31/12/2016. Occorre quindi prendere come riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1/7/2015-30/6/2016 da presentarsi entro il 31/3/2017, di conseguenza il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30/6/2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1/7/2015-30/6/2016.