Superbonus 110% e bonus edilizi: ultime novità
In questo periodo stiamo assistendo ad un continuo susseguirsi di novità normative in merito al Superbonus 110% e agli bonus edilizi messi a disposizione dal Governo. Per fare un po’ di chiarezza e capire meglio cosa cambia, riportiamo in questo articolo i principali aggiornamenti su questo importante tema.
Aggiornato al 17 Maggio 2022
Cessioni multiple
Nel febbraio 2022 il Governo, con l’obiettivo di arginare il fenomeno delle frodi legate alla cessione dei bonus edilizi, introduce, tramite l’articolo 28 del DL 4/2022 (decreto Sostegni ter), il divieto di cessioni multiple, generando di fatto un blocco del sistema.
Dopo circa un mese, il Governo ritorna su suoi passi disponendo, tramite il DL 13/2022, la possibilità di ulteriori cessioni oltre alla prima, con alcune limitazioni:
- la prima cessione, ovvero quella posta in essere dal beneficiario della detrazione o dal fornitore che applica lo sconto in fattura, è libera ed effettuabile nei confronti di chiunque;
- le ulteriori due cessioni sono possibili solamente nei confronti di soggetti vigilati, ovvero: le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al D.Lgs 385/1993), i soggetti appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs 209/2005.
Recentemente, con la conversione in Legge del DL 17/2022 (Decreto “Bollette”), è stata altresì inserita una quarta cessione, realizzabile esclusivamente dalle banche, una volta esaurite le possibilità di cessioni, nei confronti dei propri correntisti, i quali non potranno però a loro volta cedere il credito.
Il Decreto Aiuti ha in parte modificato la previsione appena descritta, prevedendo che le banche possano cedere i crediti subito senza espletare i 3 passaggi, a condizione che la vendita avvenga nei confronti di “clienti professionali”, ovvero soggetti che abbiano l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente decisioni in materia di operazioni finanziarie, come ad esempio: banche, assicurazioni, imprese di grandi dimensioni (fatturato di oltre 40 milioni di euro) e investitori istituzionali.
Sempre in tema di cessioni, un’ulteriore novità è prevista dal 1° maggio 2022. A partire da tale data i crediti non possono più essere “spacchettati”; non è quindi possibile effettuare cessioni parziali dei crediti successivamente alla prima comunicazione dell’opzione effettuata all’Agenzia delle Entrate. A tale scopo è previsto che venga attribuito un codice univoco al credito derivante da bonus edilizio, in modo tale da verificarne sempre l’origine.
Scadenza per opzione cessione/sconto anno 2021
Con la conversione in Legge del DL 17/2022, la scadenza per la comunicazione del credito e lo sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue delle spese sostenute nell’anno 2020, prevista per il 29 aprile 2022, è stata prorogata al 15.10.2022 solamente nel caso in cui la comunicazione venga effettuata da un soggetto passivo IRES ovvero un titolare di P.IVA per il quale la scadenza della dichiarazione dei redditi sia quella del 30.11.2022.
Tecnici asseveratori
A partire dal 26.02.2022 sono cambiate le regole per i tecnici asseveratori.
- Da un lato sono state inasprite le sanzioni a loro carico ed in caso di asseverazioni con informazioni false, omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso fino alla falsa attestazione della congruità di spesa, la sanzione va da 50.000€ a 100.000€ e la reclusione da 2 a 5 anni.
- Anche le regole in tema di polizze assicurative sono state modificate: in caso di Superbonus 110% non è più sufficiente una polizza con massimale 500.000€ ma è altresì necessario che il massimale di copertura sia pari agli importi oggetto delle attestazioni o asseverazioni.
CCNL
Dal 27.05.2022, per i lavori edilizi e di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs 81/2008 iniziati dopo il 28 maggio 2022 e di importo superiore a 70.000€, entra in vigore l’obbligo di applicazione da parte del datore di lavoro del contratto collettivo del settore edile; questo riferimento al CCNL dovrà essere menzionato nell’atto di affidamento dei lavori, ovvero nel contratto di appalto e dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Sarà onere di chi appone il visto di conformità verificare che questa previsione normativa venga rispettata.
La normativa diventerà ancora più stringente nel 2023: dal prossimo anno, infatti, per potere eseguire lavori di importo superiore a 516.000€, relativi a interventi che beneficiano del Superbonus 110% o di altri Bonus per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, le imprese dovranno essere in possesso della certificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici). È previsto un periodo transitorio (dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023) durante il quale le imprese non in possesso della certificazione SOA potranno comunque eseguire i lavori qualora dimostrino di avere iniziato l’iter per il rilascio della SOA mediante la sottoscrizione di un contratto a questo destinato.
Proroga scadenza Superbonus 110% per villette autonome
Come noto, la scadenza del superbonus 110% per le villette autonome era prevista per il 30 giugno 2022, con la possibilità di ottenere l’agevolazione anche per i pagamenti effettuati successivamente ma entro il 31.12.22, a condizione che entro il 30 giugno venga realizzato il 30% dell’intervento complessivo. A gran voce è stata richiesta una proroga del termine al 30 settembre 2022, che con il Decreto Aiuti è stata ufficializzata.
Il Decreto ha infatti inserito la possibilità di ottenere l’agevolazione Superbonus 110% anche per i pagamenti effettuati entro il 31.12.22, a condizione che entro il 30 settembre (e non più 30 giugno) venga realizzato il 30% dei lavori. Il testo della norma inserisce poi un’ulteriore novità: recita, infatti, che debba essere realizzato “almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Il termine “possono” lascia quindi intendere che nel conteggio vi sia la possibilità di escludere i lavori diversi dal Superbonus 110% permettendo dunque a più cantieri di arrivare in tempo alla scadenza.