Split Payment: l’ok dell’Unione Europea
L’Unione Europea ha accettato la richiesta, avanzata dall’Italia, di proroga dello split payment, cioè quel meccanismo di scissione dei pagamenti. Lo split payment è stato prorogato fino al 30 giugno 2020.
Con la Decisione del 25.04.2017 n. 2017/784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6.5.2017, n. L 118, l’Unione Europea ha accettato la richiesta italiana di prorogare lo split payment e ha autorizzato l’Italia, a decorrere dall’1 luglio 2017, a disporre che l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi a determinati soggetti debba essere versata dall’acquirente su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale. Quali i soggetti?
- Pubbliche Amministrazioni;
- Società controllate da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, cc;
- Società quotate in borsa (incluse nell’indice FTSE MIB, il cui elenco sarà pubblicato dall’Italia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dopo il 28 aprile 2017).
Inoltre, in deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti sopra citati, sia apposta una specifica annotazione secondo la quale l’Iva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.
Nella relazione che l’Italia ha presentato a giugno dello scorso anno, è stato dimostrato che il sistema dei rimborsi dell’Iva funziona in maniera corretta e che il tempo medio di rimborso dell’Iva non supera i tre mesi.
Inoltre, l’Italia ha dimostrato anche che i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni hanno beneficiato di una procedura prioritaria, in cui il tempo di rimborso è stato più breve.
Va detto che l’applicazione dello split payment in Italia è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell’UE. Questo perché non è previsto dalla normativa comunitaria. Infatti le norme in materia di split payment, applicabili dal 1° gennaio 2015, costituiscono una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’Iva.
La misura di deroga è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Infine, la misura di deroga non comporta il rischio che l’evasione si sposti in altri settori o in altri Paesi membri.