Split Payment: annullato per i professionisti
Che cos’è lo split payment? Introdotto dalla Legge 190/2014 (Stabilità 2015), lo split payment prevede la scissione dei pagamenti o “pagamenti divisi”: il soggetto privato incassa l’importo della fattura al netto dell’IVA, che verrà versata dall’ente Pubblico.
Con il Decreto Legge Dignità (che entrerà in vigora il 14 luglio 2018) i professionisti non saranno più obbligati ad emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti nei rapporti con la PA e con le società sottoposte al meccanismo dello split payment.
Cosa prevede l’articolo 14 del Decreto Legge? Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Inoltre, nella relazione di accompagnamento del provvedimento, si legge che tutti i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto vengono esclusi dal regime di split payment. Chi risulta quindi escluso? Tutti i professionisti e tutte le altre forme di compenso assoggettate a ritenuta (es. gli agenti).
Cosa cambia quindi per i professionisti? Con le nuove direttive, venendo meno lo split payment, si ha un ritorno al regime ordinario secondo il quale:
- I professionisti emettono fattura con l’esposizione dell’IVA a debito;
- I clienti provvedono a pagare al professionista l’intero ammontare della fattura (imponibile e IVA) trattenendo l’importo della ritenuta alla fonte;
- I professionisti versano la relativa IVA.
Quando sarà possibile smettere di operare nel regime dello split payment? Il regime dello split payment viene meno per i professionisti dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 87/2018). Quindi per le fatture emesse da questa data non risulta più applicabile.
E per le fatture già emesse o emesse prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge Dignità? Le operazioni rimarranno soggette al meccanismo dello split payment.
Cosa è necessario fare se si deve emettere una nota di variazione per le fatture già emesse o emesse prima dell’entrata in vigore del DL dignità? Per le note di variazione in diminuzione si deve considerare il regime della fattura originaria. Quindi:
Se la fattura era in regime di split payment anche la nota di credito andrà gestita nello stesso regime. Il fornitore non potrà portare in detrazione l’imposta, ma si dovrà limitare ad effettuare un’annotazione nel registro vendite.