Spese scolastiche: agevolazioni
Le spese istruzione 2017 e le spese scolastiche sono oneri detraibili dai contribuenti in quanto rientrano nell’elenco delle spese scaricabili dalle tasse. Questa agevolazione consente al genitore di un figlio che va all’asilo o che frequenta le scuole superiori o l’università di fruire della detrazione pari al 19% su tali spese.
Secondo quanto stabilito dal TUIR, articolo 15, comma 1, lettera “e” le sole spese di istruzione ammesse in detrazione sono quelle per:
- Asilo Nido
- Scuola secondaria e universitaria
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private
- Master
- Dottorati di ricerca
- Test di ammissione alle università
- Canoni di locazione per studenti fuori sede
A partire dal 16 luglio dell’anno scorso, la detrazione al 19% sulle spese di istruzione per i figli o familiari fiscalmente a carico, spetta anche per le spese per:
- Scuole dell’infanzia, cioè le scuole materne
- Scuole primarie, cioè le scuole elementari
- Scuole medie inferiori
- Scuole medie superiori
- Università.
1. Detrazione spese asilo statale e privato.
La detrazione 730 2017 spese per l’asilo statale, riguarda tutti i genitori che iscrivono i figli all’asilo nido. Essi possono fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute per la retta scolastica, fino ad un limite massimo importo di 632,00 euro per ciascun figlio. La detrazione si misura applicando il 19% su 632 euro, per cui è pari a 120 euro per ciascun figlio iscritto all’asilo di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni.
La detrazione delle spese per l’asilo spetta anche ai genitori che iscrivono i figli presso gli asili privati ma con una differenza: la detrazione Irpef sulle spese per la retta sono detraibili fino ad un certo limite, cioè, fino all’importo altrimenti pagato dal genitore che iscrive il figlio presso una struttura pubblica.
2. Spese d’istruzione scuola materna, elementare, medie e superiori.
A prescindere dal livello di istruzione e se la scuola è privata o pubblica, dal 16 luglio 2016, le spese scolastiche sono detraibili al 19% fino ad una spesa massima di 400 euro all’anno per alunno, per cui fino ad una quota di detrazione pari a 76 euro, 19% di 400.
Per le università, invece, è rimasta la distinzione tra atenei statali e privati. Quindi, le spese d’istruzione per l’università privata sono detraibili “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.
3. Spese detraibili 730 per l’Università pubblica, privata e estera.
Le spese per l’università sono detraibili anche se i corsi universitari sono seguiti presso università pubbliche, private e straniere. Ma mentre le spese sostenute nel pubblico sono completamente detraibili, quelle private e all’estero sono ammesse entro dei limiti ben precisi, ovvero, tali spese non possono superare l’importo del contributo pagato dallo studente per frequentare l’università statale.
4. Spese detraibili 730 per attività sportive dei ragazzi.
La detrazione spese per attività sportive per i ragazzi è pari al 19% per un importo massimo di 210,00 euro. Questo significa che spettano fino a 40 euro per ciascun figlio di età compresa fra i 5 e i 18 anni sulle spese sostenute per iscrivere il bambino o il ragazzo ad una palestra, a nuoto, a calcio e l’abbonamento ad associazioni sportive, piscine o strutture per la pratica sportiva dilettantistica. Va ricordato che per fruire della detrazione spese sport dei figli è necessario che la struttura sportiva rientri nei requisiti delineati dal decreto del 28 marzo 2007 emanato dal Ministero delle politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.