Rapporto biennale per le pari opportunità
Le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti sono obbligate a presentare telematicamente, con cadenza biennale, un rapporto periodico che fotografi la composizione del personale, in base al sesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, oggetto di recenti modifiche disposte con la L. 5 novembre 2021, n. 162, le cui modalità di attuazione sono state definite dal Ministero del Lavoro con il DM 29 marzo 2022.
Trasmissione del rapporto biennale per le pari opportunità: come e quando
Le novità apportate all’adempimento hanno determinato, in via eccezionale, che limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto sia stato fissato al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Oltre alla presentazione telematica, mediante l’applicativo disponibile nel portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Prima di entrare nel merito delle modalità operative e tecniche di presentazione del rapporto, si ricorda che la mancata effettuazione dell’adempimento comporta conseguenze da non trascurare:
- Nel caso in cui le aziende non trasmettano il rapporto nei termini previsti, la Direzione Regionale del lavoro invita le aziende a provvedere entro 60 giorni: in caso inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00;
- Qualora l’inadempimento permanga per oltre dodici mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall’azienda;
- In caso di rapporto mendace o incompleto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 ad euro 5.000,00;
- Ai sensi dell’art. 47 del D.L. 77/2021, in relazione alle procedure relative agli investimenti pubblici legati all’attuazione del PNRR e del PNC, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche’ dal PNC, gli operatori economici interessati devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.
Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto redatto nei termini di cui al comma 1 fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.
Le aziende che, in attuazione dell’obbligo contenuto all’articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nelle more dell’adozione del presente decreto abbiano redatto il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile secondo le previgenti modalità, sono tenute a compilare il rapporto per il biennio 2020- 2021 nei termini indicati al comma 1 in conformità̀ al modello di cui all’Allegato A al presente decreto.
L’accesso e la compilazione mediante l’applicativo del Ministero del Lavoro
Le aziende obbligate innanzitutto per la compilazione del rapporto periodico devono accedere all’applicazione Rapporto pari opportunità mediante SPID o CIE: il delegato aziendale potrà compilare i rapporti solamente per l’azienda delegante, i professionisti abilitati (es. commercialisti, consulenti del lavoro) potranno compilare il rapporto per tutte le aziende ricevuto mandato.
L’applicazione presenta tutti i dati da compilare divisi in sette step, in ognuno di essi sono presenti le indicazioni di compilazione e i campi obbligatori sono indicati con un “*”: non essendo possibile lasciare vuoto nessun campo, se il particolare dato non è presente in azienda sarà necessario inserire il valore “0”.
Si ricorda come i dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.
In particolare, esso contiene informazioni, con la specifica della quota relativa al personale femminile, relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta.
La prima sezione è dedicata alle Informazioni Generali dell’azienda, dove sono riportati i dati anagrafici dell’azienda, non editabili ad eccezione del numero di telefono e dell’indirizzo e-mail, e i dati relativi all’occupazione totale dell’ultimo biennio e all’attività economica esercitata, (codici ATECO): a partire dal rapporto 2022, è necessario indicare anche la PEC. È necessario, infine, indicare il o i CCNL applicati in azienda.
Nella seconda sezione, è necessario indicare le informazioni sugli occupati (ad eccezione dei campi relativi al monte retributivo, tutti gli altri campi non possono presentare valori decimali): devono essere indicati anche gli apprendisti. Si sottolinea come, a partire dal biennio 2020/2021, deve essere fornito il dettaglio delle componenti accessorie del salario.