Processo Civile Telematico: il punto della situazione
Lo scorso 30 giugno il processo civile telematico, “obbligatorio” per gli avvocati civili, ha compiuto tre anni. Molte cose sono state fatte, molte cose restano da fare.
Iniziamo con una definizione. Che cos’è il “processo civile telematico”? Il processo civile telematico è una serie di attività tipicamente processuali finora realizzate in forma cartacea, destinate a compiersi in via telematica (e da remoto) e che, per questo motivo, richiedono il possesso di alcuni di strumenti informatici.
Come avrai potuto sperimentare nella pratica quotidiana, per quanto riguarda i procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello, siamo ormai in grado di seguire integralmente la strada del digitale: dalla notificazione dell’atto introduttivo (o dal deposito del ricorso) e sino alla sentenza che definisce il giudizio.
Dopo un primo periodo di frequenti novità, susseguitesi tra il 2014 e il 2015, avrai poi certamente notato, soprattutto tra la fine del 2016 e il 2017, un’apparente stasi nell’evoluzione tecnologica del processo civile telematico. Così non è stato!
In realtà sono stati, infatti, effettuati interventi di manutenzione e miglioramento sui sistemi in utilizzo ai magistrati e da ultimo è stata introdotta la consolle del pubblico ministero, ossia quel sistema informatico in dote ai PM che permette un flusso di comunicazione digitale tra il civile e la procura.
Inoltre, in collaborazione con gli enti locali, sono stati realizzati i cosiddetti “sportelli di prossimità”, con lo scopo di fornire alcuni servizi (quali informazioni sullo stato dei procedimenti o rilascio di certificati) soprattutto ad utenti privati penalizzati dalle maggiori distanze dagli uffici giudiziari centrali determinate dalla revisione della geografia giudiziaria.
A breve anche questi servizi dovrebbero essere operativi.
Nella prima metà dello scorso mese di luglio sono state, invece, pubblicate le specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ai sensi dell’art. 161 quater disp. att. c.p.c. nonché le specifiche tecniche per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche.
Con comunicato del 28 giugno ’17 della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, sono state dunque dettate le linee guida necessarie per far partire definitivamente uno dei pilastri dell’informatizzazione del processo esecutivo; da questo punto di vista, pertanto, la fine del 2017 e il 2018 saranno certamente dedicati all’implementazione del sistema e alla verifica dei suoi impatti pratici.
Possiamo dunque dire che il PCT, Processo Civile Telematico, è un sistema evoluto, completo e che non necessita di modifiche ulteriori?
A mio parere no, o meglio: possiamo certamente affermare che utilizziamo uno strumento evoluto ma non che esso non necessiti di aggiustamenti ulteriori.
Quali interventi restano ancora da fare in materia di PTC?
- Restano ovviamente da informatizzare i processi innanzi alla Corte di Cassazione e innanzi al Giudice di Pace (per questo, per la verità, c’è già una data fissata dall’art. 27 del d. lgs. 116 del 2017 ed è il 31 ottobre 2021).
- Per quanto riguarda invece le modifiche, pensiamo in particolare al tuttora esistente limite dei 30 MB per il deposito delle buste telematiche, che spesso ci costringe a depositi multipli non semplici da gestire e che portano via molto tempo. Sarebbe quindi opportuno superare tale limite, adottando le soluzioni tecnologiche da tempo allo studio.
- Possiamo anche pensare alle difficoltà che incontriamo quando dobbiamo depositare atti per i quali i redattori non ci forniscono la categoria corretta per mancanza della stessa negli schemi ministeriali. Succede così che un pignoramento di quote sociali di s.r.l., previsto dall’art. 2470 c.c., debba essere iscritto a ruolo come pignoramento mobiliare o che una comparsa per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c. debba essere depositata come ricorso in riassunzione, con la speranza che la Cancelleria riesca poi a catalogare correttamente l’atto.
- Da ultimo non posso non ricordare come il PCT non sia tuttora assistito da un archivio informatico a norma CAD e dpcm 3 dicembre 2013. Tra tutte, questa mi sembra l’innovazione più urgente (e certamente più difficile) da portare a termine al fine di garantire ai nostri atti e alle sentenze (e a tutti i provvedimenti giudiziali in genere) le garanzie di perpetua integrità e leggibilità.