Gli obblighi previsti dalla normativa sul CIN: le novità su comunicazione e sicurezza
Dalla comunicazione del Codice Identificativo Nazionale agli standard di sicurezza, per chiunque affitti per brevi periodi o per finalità turistiche stanze, appartamenti, strutture ci sono una serie di obblighi da rispettare legati al CIN introdotto dal Decreto Legge numero 145 del 2023
Insieme all’introduzione del Codice Identificativo Nazionale, una sorta di bollino di garanzia per gli affitti brevi e turistici, il cosiddetto Decreto Anticipi ha introdotto una serie di nuovi obblighi legati alla comunicazione e all’esposizione della sequenza alfanumerica, ma anche alla sicurezza delle strutture.
Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo ma, come si legge sul portale istituzionale, la procedura non è ancora pronta e in questa fase transitoria si applicano le regole previste in precedenza a livello regionale o provinciale.
Il quadro normativo dei nuovi obblighi, però, è già stato messo nero su bianco tramite l’articolo 13 ter del DL numero 145 del 2023, come convertito dalla Legge numero 191 del 2023, e nasce per censire e monitorare appartamenti, strutture, stanze date in affitto ai turisti e non solo.
Gli obblighi previsti dalla normativa sul CIN: come e dove esporlo
Prima di tutto va chiarito che le novità sul CIN interessano chiunque affitti per brevi periodi (fino a 30 giorni) o per finalità turistiche un appartamento, o anche solo una stanza, così come i titolari delle strutture alberghiere o extra alberghiere.
Una volta ottenuto dal Ministero del Turismo, chiamato ad assegnarlo, il Codice Identificativo Nazionale deve essere esposto all’esterno dello stabile “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”.
La sequenza alfanumerica, inoltre, dovrà essere riportata anche “in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato” che si riferisce alla struttura o all’appartamento e alla stanza in affitto.
Ne consegue che anche coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici devono mettere in evidenza, insieme a tutte le altre informazioni utili, anche il CIN.
Quali sono i nuovi obblighi della normativa sul CIN?
Gli obblighi legati al Codice Identificativo Nazionale non toccano solo il piano della comunicazione, ma anche quello della sicurezza per gli affitti brevi e turistici.
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, così come il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera deve rispettare le regole previste dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza indicate nel regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e previste dalle normative regionali e provinciali di settore.
Stando a quanto stabilito, possono alloggiare nelle strutture solo persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestare l’identità.
Necessario il passaporto o un altro documento equivalente che deve, in ogni caso, essere munito della fotografia del titolare per le persone che provengono da paesi extra UE.
I dati degli ospiti accolti devono essere, poi, comunicati alle questure competenti entro le 24 ore successive all’arrivo.
Nel caso in cui gli affitti brevi o turistici siano gestiti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale è necessario rispettare l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui viene svolta l’attività.
Se l’attività è esercitata tramite una società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.
Nuovi obblighi che riguardano la normativa sul CIN: gli standard di sicurezza
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, che vengono gestite in forma imprenditoriale devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, in linea con quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Un requisito che deve essere indicato anche nella dichiarazione da presentare per richiedere il CIN.
In linea generale è necessario dotare gli spazi dei seguenti strumenti:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
In particolare devono essere installati ogni 20 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
La tipologia di estintori, poi, deve essere individuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 3 settembre 2021.