Nuovo regime semplificato per le attività di autotrasporto: quali saranno gli effetti?
I commi 17-23 dell’articolo 1 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) hanno riformato completamente la disciplina contabile e tributaria delle imprese minori ovvero delle cosiddette “imprese in contabilità semplificata”.
Quali sono le principali novità?
La novità primaria è che per tali imprese da un regime improntato alla competenza si è passati ad un regime improntato alla cassa (il momento rilevante per la contabilizzazione è la manifestazione finanziaria e cioè il verificarsi degli incassi e dei pagamenti). Per effetto delle modifiche introdotte, a partire dal 2017, il reddito delle imprese minori «è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89, percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio delle attività d’impresa» come sancito dal novellato comma 1, dell’articolo 66 del TUIR.
Tale novità se da un lato conduce ad una determinazione reddituale “reale” dall’altro induce i piccoli imprenditori a dover dedicare ulteriore tempo per la documentazione amministrativa e contabile. Senza poi considerare l’aumento dei costi per la tenuta della contabilità a causa della tenuta dei registri cronologici o dei registri iva integrati (stiamo parlando di piccole imprese per lo più a carattere familiare nelle quali il titolare esercita personalmente il lavoro all’interno dell’impresa e non dotate di una struttura amministrativa).
Per calmierare tali criticità, il novellato comma 5 dell’articolo 18 del DPR 600/1973, ha previsto, previa opzione vincolante per almeno un triennio, che i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.In tal caso opera una vera e propria «presunzione» secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.
Tale aspetto, per le attività di autotrasporto per conto di terzi, assume un rilievo di fondamentale importanza producendo conseguenze irreparabili in fase di chiusura delle attività.
Cosa dice la circolare
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 11/E/2017, nel ricordare che agli autotrasportatori che prestano unicamente servizi di trasporto, è concessa, ai fini dell’iva (articolo 74 del DPR 633/72), la possibilità di poter annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo (cosiddetto “differimento”), precisa che gli stessi possono optare per il comma 5 dell’articolo 18 del DPR 600/73 che permette loro di utilizzare solo i registri iva e di non effettuare a fine anno le annotazioni mancati incassi e pagamenti. La circolare nulla dice sulla determinazione del reddito che ovviamente, prima della novità, scaturiva da una logica di competenza con riferimento all’emissione delle fatture non considerando la registrazione ai fini iva entro il trimestre successivo.
Quali saranno le conseguenze?
Ebbene dall’annualità 2017 gli autotrasportatori si troveranno a gestire anche il “differimento dei ricavi” come avviene per la registrazione ai fini iva e per tale anno di “transizione” determineranno il reddito sottraendo i costi dal 1 Gennaio al 31 dicembre con i ricavi dal 1 gennaio al 30 Settembre (in quanto l’ultimo trimestre delle fatture emesse viene traslato al 2018) producendo una perdita “tecnica-fiscale” elevata che, tra l’atro, non potrà essere “trasportata” in avanti. Non solo, nella circolare n. 14 del 6 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, esplicativa della compilazione degli studi di settore, per coloro che applicano il nuovo regime semplificato si precisa, al paragrafo 6.6.2., che per gli autotrasportatori che adottano il regime del “registrato” la mancata congruità derivante dal differimento del trimestre di ricavi potrebbe essere segnalata nel campo “Note Aggiuntive” di GERICO 2018, al fine di consentire agli Uffici di valutare opportunamente le risultanze derivanti dall’applicazione dello studio di settore.
Cosa succederà veramente?
Un settore quello dell’autotrasporto che attualmente riesce a restare in piedi solo grazie agli incentivi statali (recupero accise sul gasolio, credito d’imposta per acquisto automezzi, ecc) e che tale regime, penalizza ulteriormente (si pensi agli effetti dal punto di vista fiscale ma anche bancario di un conto economico e della relativa dichiarazione dei redditi con una perdita elevatissima e con uno studio di settore non adeguato) producendo un effetto “boomerang” al momento della chiusura dell’attività. Infatti il “povero” imprenditore sarà soggetto ad un doppio onere nei confronti dello stato (il versamento dell’iva conteggiando le sole fatture emesse dell’ultimo trimestre ed il pagamento delle imposte sui ricavi dell’ultimo trimestre in assenza di costi e senza, come in precedenza ricordato, potersi dedurre la perdita del 2017). Un effetto devastante considerato anche il momento in cui si verifica. Ad oggi l’alternativa è di transitare nel regime contabile ordinario con un aumento considerevole dei costi amministrativi contabili e fiscali.