La “nuova IMU” e i criteri di calcolo dell’acconto 2020
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una revisione delle imposte sugli immobili abolendo definitivamente la IUC, che era stata prevista dall’art. 1 c. 636 L. 147/2013, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) e introducendo dal 2020 la “nuova IMU”, in sostituzione delle vecchie IMU e TASI.E’ stata, comunque, salvaguardata l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi l’Imis e l’Imi, istituite al posto dell’IMU e della TASI.
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Imu: cosa cambia con le nuove disposizioni
La nuova versione dell’Imposta Municipale Unica sugli immobili ricalca la precedente, con alcune differenze.
- Nozione di fabbricato: nell’attuale versione, in tale nozione è inclusa “l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
- Titolarità dell’obbligazione tributaria: viene precisato che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto è computato per intero e che, in caso di trasferimento del possesso, l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, considerando che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente.
- Aliquota di base: per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale è stabilita nella misura dello 0,86%. I Comuni, con deliberazione del Consiglio, possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Inoltre, gli enti locali che già applicavano la maggiorazione della Tasi (fino ad un massimo dello 0,8 per mille) avranno la facoltà di innalzare l’aliquota fino all’1,14%.
- Aliquote ed esenzioni particolari: a decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell’innovazione tecnologica.
- Esenzioni: per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze, tranne quelli di lusso (A1), ville (A8) e castelli (A9), per cui è prevista un’aliquota ridotta. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito ad abitazione.
- Pensionati AIRE: l’esenzione dell’immobile dei pensionati AIRE non è più presente nella nuova formulazione della norma.
- Abitazione principale e figli affidatari: è ora previsto che solo in caso di affidamento dei figli minori opera l’esenzione “prima casa”, in quanto solo in tal caso l’assegnatario viene equiparato al titolare del diritto di abitazione.
- Variazioni catastali intervenute in corso d’anno: al fine di mettere un freno ai contenziosi, è stato ora previsto che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
- Aree edificabili possedute dai soggetti aventi qualifica di Iap e dai coltivatori diretti: se adibite all’utilizzo agro-silvo-pastorale, sono considerate come terreni agricoli e quindi, come tali, sono sempre esenti da imposta, ovunque essi siano ubicati.
- Contitolari: ogni contribuente determina l’imposta di competenza sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Il principio non si applica alle aree edificabili posseduti e condotti da CD o IAP, che è comunque considerato terreno agricolo per tutti i contitolari anche non CD o IAP (Ris. 2/DF/2020).
- Deducibilità dal reddito: per le imprese e i professionisti è stata confermata la deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo in misura pari al 50% sui fabbricati strumentali per l’anno 2019; la misura della deduzione diventerà pari al 60%, per gli anni 2020 e 2021, e al 100% a decorrere dal 2022.
- Fabbricati dell’impresa costruttrice: dal 2022 saranno esenti dall’imposta.
- Termini di presentazione della dichiarazione: la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Con la Circolare 1/DF del 2020 è stato chiarito che “Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, … , il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020”.
Versamenti IMU 2020
Scadenze di versamento
Il contribuente può versare l’IMU:
- In un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno (a meno che i comuni non prevedano, con regolamento, il differimento del termine per il versamento, tenuto conto della situazione emergenziale che si è determinata a causa della pandemia);
- In due rate da versare il 16 giugno (a meno che i comuni non prevedano, con regolamento, il differimento del termine per il versamento, tenuto conto della situazione emergenziale che si è determinata a causa della pandemia) e il 16 dicembre.
Modalità di calcolo dei versamenti
A regime, l’acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la eventuale detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il saldo è pari al conguaglio sulla base delle aliquote del prospetto pubblicato sul portale del Dipartimento delle finanze, www.finanze.gov.it.
Per il solo anno 2020:
- Il primo acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (come confermato dalla Circolare n. 1/D del 18/03/2020), mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito www.finanze.gov.it
- in caso di immobile ceduto nel 2019, limitatamente a questo immobile non sussiste il presupposto impositivo nel 2020 (si veda Circolare 1/DF del 2020)
- in caso di immobile acquistato nel 2020, in base alla Circolare 1/DF del 2020, per il calcolo dell’acconto vi sono 3 possibili opzioni:
- non versare alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo
- versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente
- determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate, se il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote iMU applicabili nel 2020
- fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce, in base alla Circolare 1/DF del 2020, tenuto conto che, in seguito all’abolizione della TASI, questi immobili risultano esenti da IMU, vi sono due possibili opzioni:
- l’acconto IMU per il 2020 potrebbe non tenere conto della parte di TASI versata nel 2019
- qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento, tenuto conto della non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU
- in caso di immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, in base alla Circolare 1/DF del 2020, il contribuente dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra:
- il versamento dell’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020
- il versamento dell’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.
Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto. Quanto appena illustrato non vale nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.