Marca da bollo virtuale per le fatture elettroniche
Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria per numerosi operatori a partire dal 1° gennaio del 2019 anche la marca da bollo viene saldata virtualmente con autorizzazione dell’AdE così da poter assolvere agli obblighi previsti per il contribuente.
La marca da bollo virtuale è comunque già in corso e, a partire da gennaio del 2018, è possibile pagarla utilizzando un apposito modulo contenente le voci di costo, quantità e natura dei documenti fiscali, trasmettendo il tutto in modalità telematica sul sito ufficiale dopo aver effettuato l’accesso ai servizi Entratel e Fisconline o, in alternativa, affidandosi ad un professionista in qualità di intermediario.
Tale strumento viene attualmente adottato anche per intervenire con integrazioni e rettifiche sulle dichiarazioni presentate in precedenza.
Con la nuova legislazione in materia di fatture fiscali elettroniche l’uso della marca da bollo virtuale acquisisce ancor più valore a partire dal 1° gennaio 2019.
Applicazione della marca da bollo virtuale
La normativa riguardante l’obbligatorietà di apporre la marca da bollo è già in vigore da molto tempo; in particolare deve essere prevista per le fatture fiscali di importo superiore ai 77,47 euro per operazioni fuori dal campo IVA o esenti ed altre non imponibili e per quelle emesse all’interno del regime dei minimi.
Con il nuovo modello, per assolvere al pagamento dell’imposta di bollo virtuale, l’Agenzia delle Entrate facilita la dichiarazione riguardante le caratteristiche delle fatture emesse, come numero di documenti, descrizione degli atti, etc.
Per accedere all’uso di tale modello per l’imposta di bollo virtuale deve essere effettuata una richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate che consegnerà le istruzioni per l’uso e la documentazione necessaria per assolvere al bollo virtuale.
Il modulo da compilare ed inviare telematicamente prevede diversi campi preimpostati così da facilitare la trasmissione della volontà di versare l’imposta di bollo virtuale e l’eventuale rinuncia all’assolvimento telematico della tassa. Tale trasmissione diventa effettiva per l’anno seguente, con tacito rinnovo, salvo comunicazione di revoca a valere dal periodo immediatamente successivo.
L’assolvimento economico dell’imposta di bollo virtuale avviene su base annua mediante F24, compensando il debito con eventuali crediti presenti. Le operazioni fiscali come questa possono avvenire anche mediante apposita delega usando l’apposita area predisposta per il cassetto fiscale e la fatturazione elettronica.
Saldo del bollo fattura elettronica 2019 e codici tributo
Sin dal 2015 il pagamento del bollo virtuale deve essere assolto mediante apposito modello F24; per fare ciò vengono adoperati dei codici tributo appositi come:
- 2508 per interessi,
- 2507 sanzioni,
- 2506 acconti,
- 2505 rata
Quest’ultimo (codice 2505) è utile, come dice la descrizione stessa, proprio per pagare il bollo virtuale ratealmente, con integrazione informativa mediante gli altri campi previsti (ad esempio numero di rata, mese, etc).
Il saldo semplificato dell’imposta mediante F24 riporterà dunque la causale del versamento identificata con il codice 2501 da riportare nell’apposito campo, ricordando di assolvere al pagamento entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio; pertanto ogni anno si farà un singolo saldo facendo un calcolo fiscale in base alle fatture emesse e quest’ultime riporteranno un’annotazione che faccia riferimento a questo tipo di assolvimento d’imposta.
Tale orientamento è confermato anche dalla risoluzione 106/E dell’Agenzia delle Entrate che ribadisce l’identificazione del pagamento con il codice 2501 che identifica tutte le varie tipologie di imposta di bollo.
Abolizione del pagamento tramite F23
Da qualche anno a questa parte dunque l’F24 è stato identificato come il modello corretto per liquidare l’imposta di bollo virtuale; in passato infatti veniva utilizzato regolarmente l’F23 almeno fino a fine marzo del 2015.
A seguire l’imposta è divenuta obbligatorio liquidarla virtualmente, nelle modalità sopra esposte, per tutte le fatturazioni elettroniche che superano l’importo di 77,47 euro. Il calcolo del saldo totale avviene moltiplicando la tassa di 2 euro per il numero di fatture emesse nell’anno di riferimento.
L’uso, dell’F23 prima e dell’F24 poi si è rivelato particolarmente efficace per evitare errori nei versamenti, grazie al sistema di verifica specifico.
Nella compilazione di tali modelli bisognerà ovviamente esplicitare tutte le informazioni della natura aziendale richieste, come ad esempio la partita iva, il codice fiscale, l’amministratore o il delegato, i dati anagrafici, etc… avendo cura di compilare almeno tutti i campi obbligatori per poter inviare il modulo correttamente.
Il pagamento dell’imposta di bollo virtuale è contemplato nella categoria ‘altri casi’.
Per quanto concerne le informazioni sul versamento bisogna indicare l’identificativo dell’ente o ufficio destinatario, i riferimenti di fatture e documenti fiscali per i quali si esegue il pagamento indicando il relativo periodo, il numero d’istanza telematica ed il codice tributo.
Il modello può essere usato, quando previsto dalla norma, anche per i pagamenti bancari, postali o in appositi uffici abilitati, presentando il cartaceo.
Dunque, anche i metodi di pagamento disponibili sono diversi, in alcuni casi potrebbe essere possibile pagare in contanti (raramente) oppure mediante assegni, carte di credito, vaglia, bonifici, carte prepagate, etc.
Ravvedimento marca da bollo
Anche quando si pone la massima attenzione ad ogni dettaglio o ci si affida a dei professionisti in materia, l’errore è sempre dietro l’angolo.
Per questo l’Agenzia prevede la possibilità di operare dei ravvedimenti nel caso in cui si compiano degli errori, così che il contribuente possa rimediare in tempo pagando una sanzione molto ridotta: lo stesso vale anche per l’imposta di bollo virtuale.
In questo modo si potrà regolarizzare la situazione fiscale evitando sanzioni peggiori a cui si andrebbe incontro inevitabilmente in seguito.
Le sanzioni che riguardano il mancato pagamento dell’imposta di bollo possono ammontare variabilmente da due a cinque volte l’evaso; è dunque bene evitare tali conseguenze, provvedendo a rettificare la situazione prima che intervenga l’accertamento da parte dell’AdE mediante le proprie funzioni.
Appellandosi al ravvedimento operoso dunque il contribuente procederà a saldare l’ammontare stesso del bollo o dei bolli evasi, aggiungendo una sanzione (calcolabile mediante apposita tabella disponibile sul sito dell’amministrazione finanziaria) direttamente proporzionale al ritardo accumulato rispetto alla scadenza originaria; a questi andranno sommati anche gli interessi di mora maturati, in base al tasso legale vigente.
Scadenze per il pagamento del bollo virtuale
Come tutti i versamenti fiscali anche il pagamento dell’imposta di bollo virtuale prevede determinate scadenze per eseguire saldo ed acconti; tale calendario è curato dall’Agenzia delle Entrate, distinguendo le varie macro-aree di interesse. In un primo momento si dovrà eseguire una liquidazione provvisoria, in seguito alla concessione dell’autorizzazione ad operare virtualmente al pagamento e fino al 31/12 per il primo anno; successivamente si procederà a versare gli importi su base bimestrale.
Inoltre, ogni anno il contribuente dovrà presentare anche una dichiarazione annuale riassuntiva di tutti i documenti e gli atti assoggettati all’imposta di bollo con riferimento al precedente anno, riportando tutte le informazioni identificative ed il calcolo contabile del debito.