Marca da bollo da 2 e 16 euro: tutto quello che c’è da sapere

24.06.2024 - Tempo di lettura: 5'
Marca da bollo da 2 e 16 euro: tutto quello che c’è da sapere

Le marche da bollo sono dei valori bollati che devono essere apposti obbligatoriamente dai contribuenti su determinati documenti per attestarne la regolarità fiscale. In Italia, esistono due tipologie di marche da bollo più comuni: la marca da bollo da 2 euro e la marca da bollo da 16 euro.

Cos’è la marca da bollo e a cosa serve

La marca da bollo è un’imposta indiretta che si applica su determinati documenti, atti o contratti. Essa è rappresentata da un valore bollato, che deve essere apposto sul documento in questione in diverse ipotesi, come nel caso di rilascio di atti da parte della Pubblica Amministrazione.

Non viene pagata direttamente dall’ente pubblico, ma da chi richiede o utilizza il documento. La legge n. 71/2013 ha stabilito un aumento degli importi dell’imposta di bollo, salita da 1,81 euro a 2 euro e da 14,62 euro a 16 euro.

Ma dove si compra la marca da bollo? Le marche da bollo, sia da 2 che da 16 euro, possono essere acquistate presso i rivenditori autorizzati, come i tabaccai, le banche e gli uffici postali.

Importi della marca da bollo: quando e come utilizzarle

Le marche da bollo, come già detto, rappresentano un’imposta indiretta utile a finanziare le spese dello Stato. In Italia, esistono marche da bollo di diversi importi. Le più comuni sono le marche da bollo da 2 euro e quelle da 16 euro, utilizzate in situazioni differenti.

In particolare, la marca da bollo da 2 euro deve essere utilizzata su determinati documenti, atti o contratti, mentre la marca da bollo da 16 euro deve essere apposta su atti pubblici, scritture private autenticate e libri sociali.

Marca da bollo da 2 euro

Come stabilito dal DPR 642/72, la marca da bollo da 2 euro è obbligatoria per le fatture e le ricevute fiscali emesse in formato cartaceo o elettronico con importo superiore a 77,47 euro non soggette al pagamento dell’IVA. Nello specifico, Non solo, deve essere apposta su:

  • fatture con importi esclusi IVA;
  • fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
  • fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito territoriale;
  • fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).

Invece, la marca da bollo da 2 euro non deve essere applicata:

  • se l’IVA è esposta sul documento e la parte in esenzione non supera i 77,47 euro;
  • per fatture relative a esportazioni di merci;
  • per fatture con IVA assolta all’origine;
  • per fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • per operazioni in reverse charge.

Sul fronte delle modalità di versamento dell’imposta di bollo, l’avvento della fatturazione elettronica ha digitalizzato l’adempimento. In sede di compilazione della fattura, tramite il proprio software sarà necessario selezionare la voce relativa all’assolvimento del bollo virtuale.

L’importo complessivo dovuto dovrà essere versato dal contribuente mediante modello F24 o mediante addebito diretto sul proprio conto corrente a cadenza trimestrale.

Nel dettaglio, le scadenze per pagare l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche sono le seguenti:

  • primo trimestre: 31 maggio;
  • secondo trimestre: 30 settembre;
  • terzo trimestre: 30 novembre;
  • quarto trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Inoltre, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e per il secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.

Marca da bollo da 16 euro

Quando si applica la marca da bollo da 16 euro? Secondo quanto stabilito dalla legge, la marca da bollo da 16 euro deve essere applicata nei seguenti casi:

  • scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici;
  • atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati.

Invece, la marca da bollo da 16 euro non deve essere applicata:

  • se l’importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
  • quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive;
  • se l’importo è assoggettato all’IVA;
  • documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.

Quali sono i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo? Secondo la legge, non devono applicare la marca da bollo:

  • lo Stato;
  • gli enti pubblici;
  • le organizzazioni internazionali;
  • le associazioni aventi finalità di assistenza sociale, beneficenza e volontariato;
  • le associazioni culturali, artistiche e sportive;
  • i comuni fino a 5.000 abitanti.

Sanzioni previste in caso di mancato pagamento per ritardo o omissione della marca da bollo

Le sanzioni per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta di bollo sono stabilite dal DPR 642/72.

Secondo quanto previsto dall’articolo 25, chi non corrisponde in tutto o in parte l’imposta di bollo dovrà versare, oltre al tributo omesso, una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta.

Sul fronte del bollo sulle fatture elettroniche invece, il ritardato pagamento dell’imposta di bollo è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non pagata, ridotta a un terzo se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.

Quando si applicano le sanzioni?

Le sanzioni si applicano quando l’imposta di bollo è dovuta e non è stata pagata. In particolare:

  • per i documenti e gli atti che sono soggetti all’imposta di bollo in base alla legge;
  • per i documenti e gli atti che sono soggetti all’imposta di bollo in base a una disposizione normativa;
  • per i documenti e gli atti che sono stati soggetti all’imposta di bollo in base a una convenzione internazionale.

Come si possono evitare le sanzioni?

Per evitare le sanzioni per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta di bollo, è importante:

  • verificare se il documento o l’atto è soggetto all’imposta di bollo;
  • pagare l’imposta di bollo entro la scadenza prevista;
  • in caso di ritardo nel pagamento dell’imposta di bollo, è possibile regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla scadenza, pagando la sanzione ridotta.
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