L’indirizzo telematico nell’utilizzo dell’e-fattura tra soggetti privati
In prossimità dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, con particolare riferimento alle cessazioni di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti, nel quadro di un appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con le amministrazioni pubbliche, disposto per il 1°Luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate rilascia chiarimenti tecnici inerenti la trasmissione e la ricezione dei documenti digitali.
Ciò si concretizza, in primo luogo, nell’apertura delle registrazioni dell’indirizzo telematico a partire dai primi giorni del mese di Giugno 2018; Così facendo l’Ade agevola la consegna dei documenti operata dal Sistema di Interscambio (SdI) e prepara i contribuenti alle nuove regole di emissione e gestione dell’attività di fatturazione, evitando che vi giungano impreparati.
Con provvedimento ufficiale viene inoltre legittimato il ricorso agli intermediari: è possibile infatti che i riferimenti riportati sulla fattura identifichino un soggetto esterno alle parti contrattuali cui il documento si riferisce, cedente e committente; è inoltre ammessa la consegna del documento ad un soggetto terzo, diverso rispetto al destinatario e ciò a cospetto dell’indirizzo PEC o del codice alfanumerico riportati sulla fattura.
Operativamente, la registrazione dell’indirizzo telematico si concretizza con l’annotazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di un codice alfanumerico a 7 (sette) caratteri all’interno della propria area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, il cui accesso, ricordo, è gestibile mediante le chiavi Entratel o Fisconline, oppure attraverso le credenziali Spid o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Si intuisce chiaramente che la registrazione dell’indirizzo telematico caratterizza i soli soggetti passivi.
Diversamente, per i privati consumatori, i produttori agricoli in regime di esonero ex art 34 comma 6 del DPR 633/72 o, più in generale, tutti coloro soggetti al regime di vantaggio o al regime forfettario, esonerati dalle imposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, potrà indicarsi in fattura un codice convenzionale costituito da 7 (sette) zeri, “0000000”, pur dissociato da un qualsiasi recapito PEC.
È previsto, inoltre, che un esemplare del documento venga reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, il c.d. Cassetto Fiscale. In tali circostanze, spetterà al cedente l’onere di informare tempestivamente il destinatario del documento, permettendogli di disporre della propria copia.
Lo stesso si avrà anche nei casi in cui il recapito della fattura all’indirizzo telematico esposto, non potrà aversi per cause tecniche non imputabili a SdI, come ad esempio in caso di casella PEC piena o momentaneamente non funzionante.
Doveroso chiarire infine che, per i soli casi di operazioni inerenti rapporti con privati consumatori, l’emittente sarà obbligato a consegnare al destinatario una copia, analogica o digitale che sia, del documento emesso nei suoi riguardi.