Le vendite a distanza e la normativa Iva
Sono soggette alla normativa Iva delle “vendite a distanza” le operazioni di vendita a distanza appunto e l’Ecommerce indiretto se:
- L’acquisto è effettuato da un soggetto “privato consumatore”;
- Il trasporto dei prodotti venduti è effettuato a cura del fornitore o per conto del fornitore stesso.
Con “operazioni di vendita a distanza” si intendono le vendite attraverso cataloghi o per corrispondenza, ad esempio; con “Ecommerce indiretto” si intende la vendita online con consegna fisica della merce tramite i canali tradizionali, come posta o corriere.
La normativa vigente prevede che per tali operazioni venga applicata la tassazione nel Paese UE di destinazione, se le vendite effettuate nel singolo Paese sono più alte di una determinata soglia annua.
Lo scopo dell’imposizione nel Paese di arrivo, anziché in quello di partenza, è duplice:
- Evitare che gli acquisti dei privati consumatori siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote più basse;
- Assicurare condizioni eque di concorrenza tra i Paesi membri dell’Unione.
In particolare, per le operazioni attive, viene applicata l’Iva nel Paese UE di destinazione se:
- Si tratta di beni spediti o trasportati dal cedente (o per suo conto) in un altro Stato membro dell’Unione Europea a cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa;
- Si tratta di cessioni, effettuate in altro Stato UE, superiori a 100.000 euro, nell’anno precedente e/o in corso, ovvero superiori all’eventuale minore ammontare stabilito da quel Paese.
Al contrario, viene applicata l’Iva in Italia quando una o entrambe le condizioni sopra non sono soddisfatte.
Per le operazioni passive, viene applicata l’Iva in Italia se:
- Si tratta di beni spediti o trasportati nello Stato dal cedente (o per conto del cedente) da un altro Paese membro dell’Unione nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta, ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari;
- Si tratta di cessioni, fatte in Italia, superiori a 35.000€, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso.
Al contrario, se una o entrambe le condizioni sopra non sono rispettate, viene applicata l’Iva nel Paese membro d’origine, e non in Italia quindi.
Nei casi in cui la soglia non venga superata, il cedente può comunque optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione. L’opzione, che ha effetto a decorrere dall’anno in cui essa è esercitata:
- È valida fino a che non viene revocata; e per il biennio successivo all’anno nel quale è stata esercitata;
- Deve essere comunicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale è stata esercitata l’opzione. Lo stesso vale per la sua revoca.
Per le vendite per cui viene applicata l’Iva del Paese di destinazione (vendite “sopra-soglia”), il fornitore italiano deve identificarsi ai fini Iva nel Paese UE di destinazione e addebitare la relativa imposta. A tale scopo il fornitore italiano può emettere una sola fattura, valida per i fini di entrambi i Paesi – quello di origine, l’Italia, e quello di destinazione. Importante è che in fattura vengano segnate le seguenti indicazioni:
- Per i fini italiani, che si tratta di un’operazione non imponibile e l’eventuale specificazione della relativa norma, comunitaria o nazionale;
- Per i fini del Paese UE, l’imposta estera applicata.
Al fornitore italiano sarà sufficiente:
- emettere la fattura in triplice copia (di queste, una per il cessionario e una per la posizione Iva locale);
- presentare il modello Intra 1-bis ai fini fiscali e ai fini statistici, in relazione al periodo (mensile o trimestrale) in cui la fattura è registrata o soggetta a registrazione, senza compilare la colonna 3 (codice Iva dell’acquirente).
Invece, per le vendite “sotto-soglia”, viene applicata l’Iva in Italia. Viene, quindi, applicata la disciplina prevista per le vendite per corrispondenza effettuate nei confronti di consumatori finali italiani, per cui le operazioni non sono soggette:
- all’obbligo di emissione della fattura;
- all’obbligo di certificazione mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.
I corrispettivi delle vendite devono essere comunque annotati nel registro di cui all’art. 24, D.P.R. 633/1972I.
Inoltre, va ricordato che il superamento, in corso d’anno, della soglia non ha effetto sulle operazioni già effettuate nell’anno, che rimangono quindi imponibili nel Paese del cedente (secondo l’art. 14, Regolamento UE 282/2011, di “rifusione” dell’articolo 22, Regolamento CE 1777/2005).
Infine, le disposizioni considerate non si applicano per:
- cessioni di beni soggetti ad accisa;
- cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- cessioni di beni da installare o montare da parte del fornitore (o per conto del fornitore).