Le scritture contabili
Le scritture contabili sono annotazioni che hanno lo scopo di registrare i fatti e i dati economici dell’impresa commerciale. Le scritture contabili rappresentano, giorno dopo giorno, in modo continuo l’attività svolta dall’impresa – nonostante la registrazione avvenga periodicamente.
Con la registrazione periodica e sistematica delle operazioni, l’imprenditore commerciale – sia persona fisica sia società – predispone la propria contabilità e permette di redigere annualmente il bilancio d’esercizio. Il bilancio d’esercizio è formato da:
- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.
E il bilancio rappresenta:
- la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
- il risultato economico dell’esercizio.
In base alle diverse esigenze civilistiche o fiscali, la legge determina quali scritture sono obbligatorie. Nel dettaglio, a seconda delle norme contenute nel Codice civile – art. 2214, c.c. – e delle norme tributarie, sono obbligatori i seguenti libri e le seguenti scritture:
- Libro giornale, che riporta cronologicamente le operazioni relative all’esercizio di impresa (registrazione analitica).
- Libro degli inventari, che contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa e, quindi, il bilancio, il rendiconto economico e la nota integrativa, con l’indicazione dell’utile conseguito o della perdita subita.
- Scritture ausiliarie sistematiche, in cui sono registrati e raggruppati, in categorie omogenee, tutti gli elementi reddituali e patrimoniali. Queste scritture sistematiche – vale a dire il mastro dei conti – sono tenute in modo che è possibile desumere chiaramente i componenti positivi e negativi, che stabiliscono la determinazione del reddito.
- Registri Iva, con acquisti, fatture e/o corrispettivi.
- Registro dei beni ammortizzabili, se l’azienda dispone di beni strumentali.
- Scritture ausiliarie di magazzino, in cui sono registrare le quantità di entrate ed uscite di:
- Merci destinate alla vendita;
- Semilavorati;
- Prodotti finiti;
- Materie prime;
- Imballaggi.
Inoltre, l’art. 2214 c.c. obbliga gli imprenditori a conservare, per ogni affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute. Il suddetto articolo obbliga a conservare anche le copie delle lettere, dei telegrammi, dei fax, delle email e delle fatture spedite.
Tutti questi documenti (originali e copie) possono costituire un allegato alle scritture contabili. Di conseguenza, la loro conservazione deve avvenire ordinatamente e con criterio sistematico.
L’imprenditore deve anche redigere un inventario annuale, contenente l’indicazione e la valutazione di attività e passività dell’impresa.
Infine, altri libri contabili possono essere previsti da legislazioni speciali ovvero dalle normative speciali di determinati settori, come ad esempio le banche.
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