IVA: caratteri generali
L’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto – introdotta in Italia nel 1972 attraverso il D.P.R. 633/1972 (c.d. Decreto IVA) è regolata in maniera uniforme all’interno dell’Unione Europea: la sua introduzione infatti è avvenuta sulla base di specifiche direttive europee. Fa parte della categoria delle imposte indirette e suo fine è quello di tassare il consumo di beni e/o servizi. Di conseguenza il soggetto che realmente viene inciso dall’IVA è il consumatore finale anche se, come disciplinato dal Decreto IVA nell’art. 17, tutti gli obblighi necessari per l’applicazione dell’imposta gravano esclusivamente sugli operatori economici (come imprese e lavoratori autonomi) che vengono di conseguenza definiti comunemente “soggetti passivi”.
L’IVA in sostanza tassa il valore aggiunto: ossia l’incremento che subisce il valore del prodotto dalla fase di produzione fino a quella del suo successivo consumo. Per cui, a parità di valore aggiunto, l’imposta risulterà essere neutrale rispetto al numero di passaggi intermedi effettuati dagli intermediari commerciali che operano al fine di far giungere il bene dal produttore al consumatore finale.
Al fine dell’applicazione del tributo risultano necessari due meccanismi chiave:
- la rivalsa (che è un obbligo per i soggetti passivi IVA) ossia il diritto del soggetto passivo del tributo di richiedere ad un altro soggetto una somma di danaro pari al tributo di cui è debitore;
- la detrazione (che invece risulta essere una facoltà riconosciuta agli stessi) ossia la possibilità di stornare dall’imposta dovuta sul totale delle operazioni attive effettuate nel periodo, l’IVA relativa agli acquisti o importazioni poste in essere nello stesso periodo purché risultino essere inerenti e debitamente documentate.
La liquidazione dell’IVA (mensile o trimestrale in relazione alla propria attività e al proprio volume d’affari) a debito o a credito relativa al periodo di riferimento, avviene effettuando un calcolo per masse, ovvero non considerando ogni singola operazione effettuata ma tenendo conto dei risultati complessivi conseguiti nel periodo di riferimento. L’imposta considera congiuntamente tutte le differenti attività svolte dal medesimo soggetto passivo a meno che non abbia optato per la separazione di tali attività a norma dell’art. 36.
Attualmente la normativa italiana prevede la presenza una aliquota base pari al 22% della base imponibile e tre aliquote definite ridotte pari al 4%, 5% e 10% della base imponibile relativamente ad operazioni espressamente previste ed elencate nella Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.