IVA al 10% per ristrutturazioni edilizie
L’agevolazione fiscale con applicazione dell’IVA al 10% viene applicata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono svolti su immobili di tipologia residenziale e per quanto concerne gli interventi di recupero edilizio ovvero per tutte le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, tale agevolazione rappresenta il regime naturale.
Di seguito si è cercato di definire un elenco completo delle casistiche in cui vi è la possibilità di fruire dell’IVA agevolata al 10%.
Distinzione tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di restauro, risanamento e ristrutturazione
Una prima importante premessa va fatta in riferimento alla distinzione tra manutenzioni, che possono avere carattere ordinario o straordinario, ed interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.
Nel caso di manutenzioni ordinarie o straordinarie, se effettuate su immobili residenziali, l’IVA agevolata al 10% rappresenta il regime naturale. Un limite però è rappresentato dai c.d. beni significativi ovvero dai beni individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 (es. ascensori, montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari e rubinetterie, ecc.); la regola prevede che l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sia applicabile fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni significativi.
Al fine di chiarire meglio la regola, si ipotizzi, di eseguire lavori di ristrutturazione del bagno di casa, qualificabili come manutenzione straordinaria, per 4.000 euro, di cui 1.000 relativi a prestazioni lavorative e materiali di consumo e 3.000 per acquisto di beni significativi (sanitari e rubinetterie). L’IVA agevolata al 10% potrà essere applicata solo su 1.000 euro, ovvero sulla differenza tra il valore complessivo della ristrutturazione del bagno ed il costo dei beni significativi.
Riepilogando i dati del nostro esempio si avrebbe che:
- 1.000 euro di prestazioni lavorative e materiali di consumo utili all’installazione sono soggette al regime IVA agevolata 10%;
- 1.000 euro quota parte di beni significativi (prezzo complessivo della ristrutturazione del bagno meno valore dei beni significativi) sono soggetti ad IVA agevolata al 10%;
- 2.000 euro di beni significativi residui sono soggetti ad IVA ordinaria al 22%.
Il riferimento normativo principale relativo alla definizione degli interventi realizzati su immobili residenziali soggetti ad aliquota IVA agevolata 10% è l’articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999.
Nella norma è contenuto l’elenco e la definizione delle differenti tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che possono fruire dell’aliquota IVA agevolata al 10%:
- manutenzione ordinaria – “interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- manutenzione straordinaria – “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
- restauro e risanamento conservativo – “interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”;
- ristrutturazione edilizia – “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Al fine di poter fruire del’agevolazione IVA al 10 % i fabbricati civili devono essere quelli “a prevalente destinazione abitativa privata, ovvero i fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato”.
Documentazione fiscale corretta
Il contribuente, per poter correttamente fruire dell’agevolazione fiscale, deve verificare che il prestatore d’opera o l’impresa abbiano predisposto e compilato correttamente la fattura o la ricevuta fiscale. Esse devono obbligatoriamente riportare i seguenti elementi:
- valore complessivo della prestazione;
- valore dei beni significativi.
Solo mediante l’indicazione di questi valori è possibile la corretta applicazione della regola relativa alla concorrenza di valori tra prestazione d’opera e beni significativi.
In caso di dilazione di pagamento o pagamento a rate, il valore da assoggettare ad aliquota IVA agevolata al 10% deve essere calcolato sull’intero corrispettivo pattuito e non relativamente ai singoli pagamenti effettuati e/o previsti. In caso di fatture per acconto e saldo occorre invece indicare analiticamente in base alla suddivisione in entrambe le fatture, la parte di beni significativi soggetta ad aliquota IVA ridotta e quella parte che è assoggettata ad aliquota IVA ordinaria.