Iter approvazione bilancio 2016

14.04.2017 - Tempo di lettura: 3'
Iter approvazione bilancio 2016

Gli amministratori delle società di capitali, entro il 30/04/2016, ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2016 se coincidente con l’anno solare, devono presentare ai soci il “progetto” di bilancio ai fini della relativa approvazione. Quest’ultimo:

  • Va trasmesso all’organo di controllo, se esistente, almeno 30 giorni prima della data prevista per l’approvazione;
  • Va depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione. È comunque possibile usufruire del maggior termine di 180 giorni (29/06/2017) in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società, se previsto dallo statuto. Quest’anno il rinvio può essere giustificato dall’introduzione delle novità previste in materia, applicabili per la prima volta al bilancio 2016.

In sede di approvazione del bilancio gli amministratori propongono ai soci la destinazione del risultato (utile o perdita) dell’esercizio. Entro 30 giorni dall’approvazione il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.

Il progetto di bilancio è costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa; vi sono poi ulteriori documenti che, come disposto dal Codice Civile, vanno presentati insieme al progetto al bilancio ovvero il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione.

Risulta importante sottolineare che, ai sensi del nuovo art. 2435-ter, comma 2, n. 2), C.c., le “micro-imprese” sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa purché in calce allo Stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste dall’art. 2427, comma 1, nn. 9 e 16, ossia:

  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
  • importo degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • importo degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime;
  • l’ ammontare dei compensi / anticipazioni / crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia e ammontare degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Come specificato dal nuovo art. 2425-ter, C.c. dal Rendiconto finanziario deve risultare:

  • l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio;
  • i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento, comprese, con distinta indicazione, le operazioni con i soci. (Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, nonché le “micro-imprese” ex art. 2435-ter, sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario).

La Relazione sulla gestione è invece un documento redatto a cura degli amministratori ed evidenzia la situazione della società e l’andamento della gestione durante l’esercizio appena concluso e offre inoltre una visione prospettica di medio e lungo periodo.

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