Imposta di soggiorno: posticipo presentazione dichiarazioni al 30 settembre 2022
L’articolo 3, D.L. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, interviene sui termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, posticipando il termine, originariamente previsto ex D.M. 29 APRILE 2022 al 30 giugno scorso, al 30 settembre 2022.
Come noto, l’articolo 4, comma 1, D.L. 23/2011, ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di prevedere un’imposta di soggiorno nei confronti di coloro che alloggiano in strutture ricettive ubicate nei suddetti territori comunali.
Viene data libera scelta per quanto riguarda l’importo cui assoggettare il pernotto, fermo restano un limite massimo pari a 5€ per notte di soggiorno. Il limite è elevato a 10€ per notte, limitatamente ai Comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato presenze turistiche in misura superiore a 20 volte i residenti.
L’articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011, individua nel gestore della struttura ricettiva il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa nei confronti dei turisti-soggetti passivi.
L’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta è sanzionato in misura pari al 30% dell’importo dovuto, come previsto dall’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997.
Il gestore deve, inoltre, procedere alla presentazione della relativa dichiarazione.
Come anticipato, per le annualità 2020 e 2021 il modello va inviato in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), entro il 30 settembre 2022.
In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 100% e il 200% dell’importo dovuto.
Il modello dichiarativo richiede la specificazione, innanzitutto, della tipologia di dichiarazione; più precisamente, si dovrà indicare se si tratta di una nuova dichiarazione (N) o di dichiarazione sostitutiva o integrativa o rettificativa (S). Inoltre, si dovrà utilizzare il codice (M) nel caso di invii successivi, ovvero quando per la posizione del dichiarante non è sufficiente un unico modello dichiarativo. Nel modello deve essere specificato se l’attività è esercitata in forma d’impresa.
Per quanto riguarda il dichiarante, sono previste le seguenti tipologie:
- gestore della struttura ricettiva;
- mediatore della locazione, da intendersi come colui che incassa il canone o interviene nel relativo pagamento nell’ambito delle locazioni brevi;
- dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva;
- intermediario, ossia un soggetto abilitato e delegato alla trasmissione della dichiarazione per conto del dichiarante.
Nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione non sia il gestore della struttura o il mediatore, sarà necessario indicare il codice fiscale e specificare la carica ricoperta.
Per quanto riguarda la tariffa, è possibile procedere all’indicazione di un numero massimo di 3 tariffe diverse.
Inoltre, occorrerà specificare se il Comune ha previsto una riduzione dell’imposta, nonché le eventuali esenzioni da imposta che si sono verificate nel periodo.
Infine, ricordiamo che occorre indicare gli estremi del versamento e l’importo cumulativo relativo all’intero anno riportato in dichiarazione, in riferimento a tutte le strutture indicate in dichiarazione. L’importo deve essere arrotondato all’euro.