Il regime forfettario
La Legge 190/2014 all’art. 1, commi 54-89 ha introdotto il Regime Forfettario. Si tratta di un regime agevolato nella determinazione della base imponibile, nell’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta e nella semplificazione degli adempimenti comunicativi richiesti.
Possono aderire al regime forfettario solamente le persone fisiche, imprenditori o liberi professionisti, solo se nell’anno precedente alla loro adesione:
- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti sono al di sotto dei limiti imposti dalla legge a seconda del settore di attività nel quale opera il soggetto;
- le spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sono inferiori a 5.000 € lordi;
- i costi sostenuti per acquisto di beni strumentali alla fine dell’esercizio non supera 20.000 €.
Coloro che aderiscono al regime forfettario:
- Sono tenuti per legge alla conservazione di tutta la documentazione fiscalmente rilevante, ma non sono tenuti alla registrazione e non hanno obblighi di tenuta delle scritture contabili.
- Devono obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi annualmente e, se dovuta, quella dei sostituti di imposta ancorché non debbano operare ritenute alla fonte sui redditi corrisposti ad altri soggetti (non si configurano come sostituti di imposta).
- Sono esonerati da tutti gli obblighi IVA (es. registrazioni, dichiarazione annuale, spesometro, ecc.).
Il reddito dei contribuenti forfettari viene determinato in funzione di una base imponibile forfettaria che non prevede la deduzione analitica di tutti i costi ma prevede l’applicazione di una percentuale, stabilita per legge, di incidenza dei costi sul totale degli elementi attivi. L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata è pari al 15%, tale percentuale nei primi 5 anni di attività viene ridotta al 5% se sono rispettate precise condizioni stabilite per legge. L’imposta sostitutiva applicata include l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali, nonché l’IRAP.
La fuoriuscita dal regime forfettario può avvenire se:
- Il contribuente aderente può decidere autonomamente di uscire dal regime e passare alla tassazione ordinaria.
- Il contribuente, a seguito della perdita di una delle condizioni soggettive di inclusione al regime o del verificarsi di una delle cause di esclusione, è obbligatoriamente estromesso dal regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello in cui tali cause si sono verificate