Lo split payment nel formato fattura elettronica PA
Fattura elettronica e split payment: la normativa
Le prime disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) sono state introdotte dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle proprie fatture, esigibile a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Per l’attuazione della disposizione è necessario far riferimento al decreto attuativo MEF del 23 gennaio 2015 (modificato dal recente DMEF 27 giugno 2017), e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 6/E del 19 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015.
Più nel dettaglio, la circolare n. 15/E ha chiarito la platea delle PA che devono applicare il meccanismo dello split payment, ha definito in modo più chiaro i soggetti esclusi e ha illustrato le interconnessioni della disciplina con quelle del reverse charge e della fatturazione elettronica.
Poi l’articolo 1 del decreto legge 50/2017 (c.d. “manovra correttiva”) ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla scissione dei pagamenti.
In particolare, l’estensione dello split payment ha riguardato le fatture emesse dal 1 luglio 2017 verso:
- Pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato;
- Società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- Società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana.
Entrano, inoltre, nell’ambito applicativo della scissione di pagamento anche le operazioni IVA effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari).
Con il decreto 27 giugno 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 50/2017 ed è stato modificato il precedente decreto del 23 gennaio 2015 per adeguarlo alle intervenute variazioni.
Inoltre, al fine di agevolare gli operatori economici nell’individuare le PA e le società destinatarie della disciplina in esame, sul sito del dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati i diversi elenchi delle PA inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da PA e delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib
È, pertanto, utile valutare il nuovo regime dello split payment da un punto di vista dell’impatto operativo sulla compilazione del tracciato XML della fattura elettronica “FatturaPA.
Come fare l’indicazione dello split payment nella fattura elettronica
In tale ottica, l’operatore economico che ricade nell’obbligatorietà di split payment, deve inserire il valore “S” nel campo “EsigibilitaIVA” del blocco dati “DatiRiepilogo” del tracciato FatturaPA. Se valorizzato con “S”, il campo “Natura” (2.2.2.2) non può valere “N6”. Infine, il campo <Importo> blocco dati “DatiPagamento” si valorizza solo con l’imponibile.
Leggi gli ultimi aggiornamenti sullo Split Payment e sulla ridefinizione dei soggetti destinatari.