Fatture B2B: cosa sono e cosa prevede la legge

La fattura B2B (business to business) è una fattura emessa da un’azienda a un’altra azienda per la vendita di beni o la prestazione di servizi. Si tratta di un documento cruciale nelle operazioni commerciali tra imprese e, in quanto tale, è disciplinato da normative fiscali e commerciali e da obblighi di legge.
Nel testo approfondiremo il significato di fattura B2B, quali dati deve includere, le normative in vigore per la fatturazione B2B, il trattamento dell’IVA, le eventuali esenzioni e i termini di pagamento. Analizzeremo, inoltre, l’importanza degli strumenti elettronici per la gestione delle fatture tra aziende.
Fattura B2B: cos’è?
L’acronimo B2B significa business-to-business e descrive una fatturazione obbligatoria tra aziende private o tra un’azienda e un professionista titolare di partita IVA. Quando si parla di fatturazione B2B, dunque, ci si riferisce alla fatturazione tra operatori economici (non amministrazioni pubbliche) dotati di una partita IVA.
La caratteristica principale delle fatture B2B è che il prodotto o il servizio venduto da un’attività è rivolto a un’altra azienda oppure a un imprenditore.
Fatturazione B2B: quali dati vanno riportati?
Per essere conforme alle normative, una fattura B2B deve contenere alcune informazioni obbligatorie. I dati fiscali obbligatori previsti dal D.P.R. n. 633/1972 sono:
- data di emissione;
- numero progressivo della fattura;
- dati identificativi del cedente/prestatore (commerciante, artigiano, etc.);
- dati identificativi del cessionario/committente (Pubblica Amministrazione, altra impresa/professionista, consumatore finale);
- natura, quantità, corrispettivo ed eventuali sconti praticati per la cessione del bene o per la prestazione del servizio;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, primo comma, n. 2;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente o da un terzo.
Inoltre è opportuno indicare anche i termini di pagamento, inclusi i dati bancari per il bonifico, come IBAN e SWIFT.
Le fatture B2B devono essere scambiate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il linguaggio XML . Il file della fattura può essere firmato digitalmente. In merito, secondo il Provvedimento 30 aprile 2018 la firma elettronica è una possibilità e non un obbligo. Tuttavia, tale modalità è sicuramente consigliabile, poiché garantisce al meglio il documento nei confronti di terzi. Qualora la firma elettronica sia apposta, lo SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma.
Inoltre, va indicato il cosiddetto codice del destinatario, ovvero un codice di 7 cifre che identifica in maniera univoca il destinatario di una fattura elettronica iscritto presso l’anagrafica del SdI. Nel caso in cui il ricevente non sia iscritto all’anagrafica del SdI, bisogna inserire il codice universale a sette zeri “0000000”. In questo caso va inoltre indicata la PEC oppure la partita IVA del destinatario. Il campo “codice destinatario” va valorizzato invece con “XXXXXXX’, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio (esterometro).
Dopo essere state redatte e trasmesse, le fatture elettroniche B2B vanno conservate digitalmente per 10 anni.
Leggi sulle fatture B2B
A partire da gennaio 2017 è stata introdotta in Italia la fattura elettronica in forma facoltativa, mentre a partire dal 1° gennaio 2019 – come introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – la fattura elettronica è stata imposta per legge.
La norma prevedeva, all’epoca, l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti in Italia, ad esclusione dei forfettari e delle associazioni sportive dilettantistiche con fatturato inferiore ai 25 mila euro. Dal 1° gennaio 2024, tuttavia, l’obbligo è stato esteso a tutte le aziende italiane senza limiti (minimi) di fatturato.
Fattura B2B: IVA ed esenzioni
Le leggi appena descritte hanno condotto a una significativa digitalizzazione del processo di emissione e gestione delle fatture. Quando si emette una fattura, vanno inoltre ricordate alcune particolarità.
Una di questa è l’IVA, ovvero l’Imposta sul Valore Aggiunto, che rappresenta una componente essenziale per le fatture in ambito commerciale. In Italia l’aliquota standard è pari al 22%, ma esistono anche delle riduzioni per specifici beni o servizi, ad esempio il 10% per i servizi alberghieri, il 4% per le persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992, oppure l’1% per determinati prodotti agricoli. L’applicazione corretta dell’IVA è una condizione indispensabile per non incorrere in sanzioni fiscali.
Esistono, inoltre, alcuni casi in cui le fatture B2B possono essere non imponibili, escluse od esenti da IVA. In alcuni casi, come ad esempio nel caso di transizioni tra due aziende situate in paesi membri dell’Unione Europea. È necessario applicare il meccanismo del “reverse charge”, con l’obbligo di pagamento dell’IVA che viene trasferito al destinatario acquirente. A questo punto l’acquirente integra la fattura ricevuta o emette autofattura, utilizzando la specifica aliquota di riferimento per la tipologia di operazione fatturata, e la annota sia sul Registro IVA degli acquisti che sul Registro IVA delle vendite.
Possono essere esenti da IVA anche alcune esportazioni e alcuni regimi fiscali, come il forfettario.
Fattura B2B: termini di pagamento
Per quanto riguarda i termini di pagamento, invece, si tratta di una parte negoziabile tra venditore e acquirente (emittente e destinatario). Due aziende possono concordare tempi diversi per il saldo della fattura, anche se tipicamente vengono adottati quelli standard che consistono in 30, 60 o 90 giorni dalla data di emissione.
Con il D. Lgs. 192/2012 è stata recepita la direttiva 2011/7/Ue, finalizzata a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti fra imprese. La norma ha applicazione generalizzata a tutti i rapporti fra imprese, lavoratori autonomi e pubblica amministrazione; non ha alcuna valenza nei riguardi delle transazioni commerciali di prodotti agricoli, per i quali vige una norma specifica (art. 62 D.L.
1/2012 e D.M. 19.10.2012). La disciplina si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1.0.2013 in relazione a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo. Gli interessi moratori si calcolano dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ossia decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Le
parti possono definire termini di pagamento superiori, anche a 60 giorni, purché non gravemente iniqui e pattuiti in forma scritta. Un ritardo nei pagamenti può comportare sanzioni e l’applicazione di interessi di mora.
Fatturazione elettronica B2B: l’importanza degli strumenti digitali
L’obbligo di fatturazione elettronica B2B rende prezioso l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle fatture. Un software di fatturazione elettronica permette alle imprese di redigere correttamente, trasmettere e archiviare le fatture in modo completo, rapido ed efficace, eliminando il rischio di errori. Inoltre, consente di automatizzare le operazioni, di monitorare in tempo reale lo stato di ogni fattura emessa e garantisce la conformità normativa, rivelandosi un’opportunità da cogliere al volo per le aziende che intendono perfezionare la propria gestione
