Fatturazione elettronica obbligatoria per rivenditori carburante
Per effetto della nuova Legge di Bilancio 2018 a partire dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.
Visto la grande attenzione e le domande che tutti si pongono sulla fatturazione elettronica, cerchiamo di fare chiarezza sulla questione spiegando bene cos’è e come funziona proprio per coloro che si troveranno direttamente coinvolti già dai prossimi mesi.
Cos’è e Come funziona la Fattura Elettronica Carburante.
La Fattura Elettronica Carburante obbligatoria, è il nuovo adempimento che scatta dal 1° luglio 2018 per effetto della Legge di Bilancio 2018, prima cioè dell’obbligo fattura elettronica Free Tax Shopping (prevista dal il 1° settembre) che vedrà l’obbligo della fattura elettronica da parte del cessionario di beni di consumo per spese superiori ai 155 euro, qualora la controparte sia un viaggiatore straniero non residente all’interno della Comunità Europea, e prima anche dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati previsto dal il 1° gennaio 2019.
In particolare, l’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 della cd. legge di Bilancio 2018, prevede che:
“Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica“.
Il successivo comma 921, stabilisce che non si tratta di un obbligo generalizzato di fatturazione per chi esercita l’attività di rivendita di carburanti: in poche parole significa che l’obbligo di emettere fattura elettronica scatta solamente se il professionista o il titolare di partita Iva comunica al rivenditore che si sta facendo benzina nell’esercizio della propria attività e di conseguenza è obbligato a chiedere l’emissione di una fattura elettronica.
Per essere in regola la Fattura Elettronica deve essere emessa entro la fine della giornata lavorativa.
In sostanza, a partire da luglio di quest’anno, i rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti (titolari di partita IVA), dovranno essere obbligatoriamente certificati tramite emissione di fattura elettronica. Solo per i rifornimenti effettuati nei confronti di privati consumatori, invece, sarà ammessa la non certificazione fiscale delle operazioni.
Oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, sempre da luglio, viene abolita la scheda carburante, perché sostituita dall’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili.
Secondo le previsioni della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 927, legge 205/2017), infatti, per poter beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali sugli acquisti di carburanti e lubrificanti è necessario utilizzare forme di pagamento tracciabili come:
- assegni bancari e postali,
- bonifico bancario e postale,
- bollettino postale,
- carte di debito,
- carte di credito,
- carte prepagate.
Indubbiamente le spese di rifornimento potranno essere ancora saldate in contanti, ma in tal modo dovrà escludersi la possibilità di dedurre l’IVA sul costo di benzina e gasolio da autotrazione. L’intento del governo con queste due disposizioni è quello di ridurre le violazioni in merito all’autocertificazione dei costi dei carburanti.