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Fase 2: salute e sicurezza per addetti ai lavori
In questo periodo di grande difficoltà dovuto a lockdown e contagi, chi si occupa di Salute e Sicurezza sul Lavoro a livello professionale ha avuto un gran da fare nel supportare al meglio le proprie Organizzazioni/Clienti. Riprendiamo il filo dell’orientamento, dando le principali risposte alla domanda: ‘Ti sei ricordato di?’
Informare il Datore di Lavoro sulla necessità di implementare le misure contenute nel ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 24/04/20’ (pubblicato nel DPCM 26 aprile 2020) o di altri provvedimenti specifici di settore?
Non sarà stato contento, lo sappiamo, ma è fondamentale che supporti con autorevolezza e anche autorità i passi da implementare.
Approfondire se nella Regione in cui opera la vostra Organizzazione o i vostri Clienti siano stati emessi provvedimenti straordinari da Autorità locali, da considerare integrativi al Protocollo di cui sopra?
Potrebbe anche essere interessante approfondire i punti di vista degli Enti di Controllo e delle Procure, consultando la documentazione pubblica emessa da tali Enti per la regolamentazione dei controlli.
Informare il Datore di Lavoro del comunicato INAIL del 15 maggio 2020?
Parliamo di quello che attesta che l’infortunio sul lavoro per COVID-19 non è collegato alla responsabilità civile e penale del Datore di Lavoro, fatto salvo che non si dimostri dolo o colpa.
Sollecitare o farti promotore della costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo in questione (se in ambito aziendale, non produttivo)?
Riprendiamo chi deve farne parte: l’unico requisito specifico previsto dal Protocollo è la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, però in altri punti il Protocollo auspica la collaborazione del Medico Competente che quindi andrebbe aggiunto al Comitato, così come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in qualità di ‘consulente’ del Datore di Lavoro e una giusta ulteriore rappresentanza di direzione aziendale per l’esercizio del potere decisionale e di spesa del caso. È auspicabile poi che il Comitato, oltre ad avere una costituzione ufficiale (verbale?), abbia anche messo in essere un meccanismo operativo oggettivabile di verifica delle regole del Protocollo, motivo per cui potrebbe essere appropriato predisporre una check-list e verbalizzare una periodicità di verifica.
Focalizzare sugli elementi organizzativi, tecnici e procedurali da operare per implementare il Protocollo?
Il Comitato più tutti gli eventuali esperti del caso devono farsi parte attiva nella re-ingegnerizzazione degli spazi e dei flussi aziendali nell’ottica della diminuzione al minimo della compresenza di persone, tramite turnazioni aggiuntive, riorganizzazione degli spazi, scaglionamento degli orari di ingresso e uscita, rimodulazione dei livelli produttivi, ampio utilizzo dello smart working. Ciò deve anche prevedere, ove possibile ed appropriato, misure tecniche che prevedano strumenti di distanziamento delle postazioni fra le persone, di rilievo della vicinanza, di compartimentazione tramite schermature, di limitazione al massimo di scambio di materiali/componenti/documenti, di ventilazione forzata delle aree, di distribuzione e di disponibilità di Dispositivi di Protezione Individuale appropriati. Quanto sopra vale ovviamente per le aree operative dell’organizzazione, compresi gli uffici (quando presenti i lavoratori non in smart working), ma anche per tutte quelle situazioni di compresenza derivate dall’operatività e inevitabili, quali: utilizzo delle aree ristoro, spogliatoi, sale mensa, area fumatori. Non dimentichiamo che i momenti di pausa possono essere critici in ottica di potenziale contagio, ma anche l’ingresso o l’uscita possono presentare criticità importanti: l’Organizzazione quindi rifletta sulla possibilità di organizzare non solo lo scaglionamento di orari, ma anche percorsi obbligati monodirezionali per l’ingresso o l’uscita, tramite anche l’uso di tunnel provvisori.
Supportare le attività commerciali nell’applicazione delle prescrizioni specifiche di settore?
Se l’Organizzazione in questione è una Parrucchiera o uno stabilimento balneare sono previste regole dedicate, contenute nelle ‘Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ del 15/05/20.
Valutare la previsione di controllo della temperatura corporea?
Parlando ancora di entrata o transito in azienda, il controllo della temperatura corporea può essere obbligatorio o facoltativo a seconda delle tipologie di attività, ma anche del luogo in cui si insedi l’attività. Valutiamo in questo senso il ricorso alla tecnologia: termocamere dedicate possono soddisfare le condizioni di obbligo o di grande afflusso e un sistema di rilevamento integrato al controllo accessi può supportare non solo l’esigenza di rilievo della temperatura, il monitoraggio sulla necessità di DPI e l’eventuale monitoraggio dei contatti fra persone.
Organizzare la pulizia e la sanificazione di tutte le aree e le superfici promiscue?
In termini generali, la sanificazione dei locali va effettuata in base al rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 con attenzione anche al rischio legionella e alla garanza di frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, fotocopiatrici, etc.). Va posto l’accento sull’obbligo di necessità di sanificazione alla ripresa delle attività e ovviamente in occasione di casi conclamati o sospetti di contagio.
Sarebbe opportuno verificare anche l’allineamento dei protocolli di sicurezza verso soggetti terzi, quali ad esempio impresa di pulizie, in modo da verificarne la coerenza rispetto alle misure specifiche del contesto dove andranno ad operare.
Nonostante la robusta opera di pulizia e sanificazione, deve in ogni caso essere disponibile ai lavoratori materiale di pulizia conforme ai requisiti dell’Istituto Superiore di Sanità: sia a beneficio di chiunque ritenga di averne bisogno sia a disposizione dei soggetti a cui potrà venire richiesto di operare individualmente la pulizia della propria postazione a fine turno (ad esempio potrebbe valere per gli impiegati, relativamente alla propria postazione di lavoro o per postazioni occupate a rotazione da clienti/utenti).
Rendere disponibile anche igienizzanti e detergenti per l’igiene personale a libera fruizione e posizionato nelle zone a maggior necessità?
Il riferimento all’igiene personale è forte nel Protocollo, va quindi agevolata il più possibile, predisponendo per esempio dispenser all’ingresso dei luoghi di lavoro.
Ricordare il divieto di trasferte e di riunioni?
Ciò vale anche per le sessioni di formazione che non possano essere fruite in modalità online sincrona. Il Legislatore infatti si sincera di specificare che la formazione non venga fermata, nonostante la difficoltà del periodo, quindi ha consentito l’erogazione online della formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, anche dove non consentito in precedenza dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Supportare la strutturazione di un meccanismo di prenotazione, ad esempio per i ristoranti, e della strutturazione del massimo affollamento in coerenza con i metri quadri minimi definiti dalle normative specifiche per settore?
Il flusso dei clienti, ad esempio in un ristorante, deve essere regolamentato in funzione della superficie disponibile e non può essere strutturato a libero accesso, ma previa prenotazione e solo per piccoli gruppi. Anche attività commerciali come i negozi, devono organizzare gli afflussi in ragione della metratura dei locali, disponendo eventualmente l’ingresso ad un solo cliente per volta.
Riprendere tutte le previsioni organizzative e procedurali decise dal Comitato e dall’Organizzazione in una informativa che soddisfi i requisiti minimi richiesti dal Protocollo del 24/04/20?
La cura nella redazione di tale documento deve essere molta, perché riportata come responsabilità diretta del Datore di Lavoro verso i suoi lavoratori. L’informativa va inoltre distribuita e resa disponibile a tutti i soggetti in ingresso in azienda, fra cui lavoratori, visitatori, clienti, fornitori, etc.
Punti di attenzione in merito all’informativa:
- sinceratevi che le regole dell’informativa siano congruenti anche con le specificità delle attività di terzi (classicamente imprese delle pulizie e manutentori esterni) o se sia necessario immaginarne alcune dedicate
- valutate il caso di redigere informative anche in lingue diverse dall’Italiano
- identificate quale possa essere la forma più efficace per comunicare l’informativa: brochure, visual, video
- Organizzate una modalità formale di raccolta delle evidenze dell’avvenuta condivisione dell’informativa. Potrebbe essere molto vantaggioso il ricorso alla digitalizzazione sia per la raccolta di tali sottoscrizioni sia per evitare la manipolazione di documenti, ma soprattutto per poter poi gestire agevolmente i dati. Va segnalato che in caso di soggetto sintomatico, l’Organizzazione dovrà farsi parte attiva nella mappatura dei contatti stretti della persona in azienda e in ciò, ancora, il supporto della digitalizzazione potrebbe essere molto rilevante
- Verificate con puntualità l’effettivo inserimento nell’informativa di tutte le previsioni citate nel Protocollo
Riprendere i contatti con il Medico Competente per il proseguo delle attività di Sorveglianza Sanitaria?
Risultano da privilegiare nella programmazione le visite preventive, quelle a richiesta dei lavoratori e di rientro da malattia (soprattutto in casi conclamati o sospetti di COVID-19). Nell’ambito della tutela delle persone, viene posta l’attenzione alle situazioni di particolare fragilità, inerenti patologie attuali o pregresse dei lavoratori. Per questa attività, è vitale l’apporto del Medico Competente, in qualità di unico soggetto tenuto ed autorizzato a gestire questo genere di dato. Non va dimenticato nell’ambito della gestione dei dati sanitari che già in tempi pre-COVID era stato definito dal Regolamento 679/2016 che dovessero essere suscettibili di tutela particolare. Rimandiamo al nuovo ‘Vademecum emesso dall’Associazione Nazionale dei Medici d’Azienda e competenti’ del 04/05/20 che fornisce dettagli operativi su come riprendere il tema della sorveglianza sanitaria.
Apportare le modifiche del caso al Documento di Valutazione dei Rischi?
Dopo lo scambio di opinioni, anche acceso, fra gli addetti ai lavori in merito alla necessità o obbligo di mettere mano alla valutazione del rischio biologico, quando non direttamente riconducibile alle attività lavorative e mansioni specifiche, ricordiamo che INL ha chiarito la questione tramite la nota n.89/202. Questa definisce che non sia necessario l’aggiornamento al DVR, ma che lo sia l’inserimento (almeno) di una appendice allo stesso documento, in cui si attesti il piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato al rispetto delle previsioni del Protocollo. Un passaggio documentale quindi va fatto, tenendo però presente come l’introduzione del Protocollo recita che le indicazioni operative fornite sono ‘finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia (..) e che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale adottare misure uguali per tuta la popolazione’.
Prevedere un piano di gestione delle emergenze relativo al caso di presenza di sintomatici?
È prescritta dal Protocollo la necessità di farsi trovare pronti e di far intervenire l’ufficio personale, isolare nel frattempo la persona con sintomi e avvertire le autorità competenti.
Le dimensioni da verificare, analizzare e gestire sono molte e si vanno a sovrapporre alle previsioni già esistenti del D.Lgs. 81/08: confidiamo però in una crescente cultura della Salute e della Sicurezza scaturita da questo periodo di crisi e che ci rimanga come eredità positiva.