Esterometro: come funziona e casi particolari
Il 30 aprile 2019 è scattato l’appuntamento con l’esterometro, il nuovo adempimento disciplinato dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 e dal § 9 del provvedimento attuativo n. 89757/2018 (lo stesso della Fatturazione Elettronica). Ma esattamente come ci si orienta?L’esterometro, in buona sostanza, è lo spesometro ma circoscritto alle sole operazioni con controparti non residenti o stabilite in Italia. Attualmente la norma prevede un adempimento a periodicità mensile – ben 12 adempimenti all’anno – con presentazione entro la fine del mese successivo.
La scadenza è la maggior criticità di questo adempimento perché, soprattutto nella gestione del ciclo passivo, cioè delle fatture fornitori, la presenza di acquisti da non residenti – si pensi a quelli effettuati via internet – viene spesso (e a fatica!) intercettata attraverso l’analisi degli estratti conti di banca e carte di credito, che non sempre sono così velocemente disponibili. Questo vale sia per le contabilità tenute in azienda, soprattutto se si tratta di aziende poco strutturate, ma anche per quelle tenute dal commercialista. Proprio per questo motivo per le scadenze future sono già attese modifiche.
Esterometro: soggetti e operazioni interessate
L’esterometro riguarda gli stessi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica; rimangono quindi esclusi i soggetti non stabiliti in Italia (anche se identificati), quelli in regime dei minimi, i forfettari e vi sono tutt’ora dubbi per gli operatori sanitari e gli agricoltori in regime di esonero.
Per quanto riguarda le operazioni, rimangono escluse le importazioni documentate da bolletta doganale. Analoga esclusione dovrebbe valere anche per le esportazioni anche se qualche dubbio, dal punto di vista letterale, potrebbe riguardare le fatture di esportazione emesse in largo anticipo (ad esempio incassi anticipati), in quanto la norma parla di esclusione per le bollette doganali “emesse”.
Le operazioni da e verso San Marino non sono documentate da bollette doganali e quindi si ritiene debbano essere inserite nell’esterometro.
Sono escluse invece le fatture elettroniche Otello 2.0 emesse a viaggiatori extra UE.
Questa operazione rientra nell’esterometro? Un criterio per orientarsi
Per stabilire quando un’operazione vada o meno inclusa nell’esterometro occorre concentrarsi non tanto sulla natura dell’operazione – non imponibile, esente o imponibile – quanto piuttosto sul luogo di residenza/stabilimento della controparte.
Vanno comunicate anche le operazioni con controparti non residenti ma identificate direttamente o con rappresentante fiscale in Italia, a meno che non sia stata emessa fattura elettronica al Sistema di Interscambio in via facoltativa.
Esterometro: casi particolari
Acquisti da non residenti con identificazione in Italia
Un po’ di attenzione va posta alle fatture passive di soggetti non residenti con identificazione in Italia e veicolate (impropriamente nel B2B) da detta posizione. Il rischio infatti è che, a differenza dello spesometro, non tutti i software “peschino” detti acquisti laddove l’anagrafica sia stata codificata (IdFiscale) con IdPaese “IT” e la partita Iva italiana del non stabilito, mentre non v’è dubbio sul fatto che anche tali acquisti vadano comunicati. In tal caso – per risolvere il problema – la selezione andrebbe fatta anche in base alla nazione dell’indirizzo.
Acquisti privi del requisito territoriale
Con la risposta d’interpello n. 85/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato che ai fini dell’esterometro “non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale”. Presa alla lettera l’affermazione avrebbe l’effetto dirompente (che si espande oltre il caso oggetto dell’interpello) di dover includere anche tutti gli acquisti extraterritoriali (alberghi, ristoranti, noleggi auto in trasferta, acquisto carburanti all’estero, etc.) che spesso non vengono annotati nel registro acquisti (quantomeno per gli ordinari) né sono documentati da fattura. Il tutto senza che lo preveda in modo chiaro una norma (come faceva la soppressa comunicazione black list per il tramite della previsione dell’articolo 3, D.M. 5 agosto 2010). L’affermazione è oggetto di critiche.
Sanzioni per mancato adempimento
In conclusione, può forse rasserenare ricordare che le eventuali sanzioni per errori da esterometro non sono poi molto elevate: sono uguali a quelle dello spesometro ossia 2 euro “per fattura” con tetto massimo di 1.000 euro a trimestre (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015).
E, ritornando al problema dei costi extraterritoriali, può giovare anche osservare che le operazioni spesso non sono nemmeno documentate da fattura.
Fonte: “L’esterometro al debutto” di Francesco Zuech per Euroconference – circolare tributaria n. 16-17/2019