Ecobonus e Sismabonus nel Decreto Rilancio
Allo scopo di incentivare il settore dell’edilizia e il relativo indotto e stimolare i cittadini italiani ad investire in interventi di natura immobiliare, gli articoli da 119 a 121 del Decreto Rilancio, n. 34 del 2020 convertito in Legge con modificazione, hanno potenziato gli incentivi Ecobonus e Sismabonus già previsti da norme precedenti.
I potenziamenti Ecobonus e Sismabonus quindi prevedendo:
- una percentuale detrazione pari al 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022 per i soli interventi effettuati su immobili IACP), da ripartire in 5 quote annuali, e
- la possibilità per i cittadini italiani in caso di specifici interventi immobiliari di cedere il credito d’imposta a terzi ovvero beneficiare di uno sconto diretto nella fattura del fornitore del servizio.
Ma vediamo nello specifico quali sono le novità previste dal Decreto Rilancio.
I beneficiari degli incentivi sono i condomìni; tutte le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci e infine le Onlus e associazioni di promozione sociale e società sportive (solo per gli spogliatoi).
Per quali interventi è possibile godere dell’incentivo?
L’agevolazione spetta per i seguenti interventi immobiliari:
- “Cappotto termico”, ossia interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati, ossia interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- Sostituzione di impianti di riscaldamento non centralizzati, ossia interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
- Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui all’art. 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 63/2013
- Tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Per poter godere degli incentivi l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (palazzi e castelli). È possibile ottenere detrazione anche sulle seconde case, per un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Per tutti gli incentivi di cui ai punti 1), 2) e 3) occorre dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
I limiti di spese ammessi per gli incentivi
- Per l’ecobonus (punti 1, 2 e 3 dello schema precedente), il tetto massimo di spese è ragguagliato in base al numero di alloggi dell’edificio:
- Edifici unifamiliari o unità con autonomia funzionale
Isolamento termico: 50.000 euro
Impianto di riscaldamento: 15.000 euro - Fino a otto unità immobiliari
Isolamento termico: 40.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi
Impianto di riscaldamento: 20.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi - Oltre 8 unità immobiliari
Isolamento termico: 30.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi;
Impianto di riscaldamento: 15.000 euro, moltiplicato per il numero di alloggi
- Edifici unifamiliari o unità con autonomia funzionale
- Per il sisma bonus: 96.000 euro
- Per l’installazione di impianti fotovoltaici: 000 euro e comunque 2.400 euro/ 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, 1.000 euro ogni Wh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati”
- Per le colonnine di ricarica: 3.000 euro.
Ulteriori incentivi in edilizia rispetto a quelli previsti dal Decreto Rilancio
Sono previsti ed ancora in vigore anche ulteriori incentivi in edilizia, quali:
- Il bonus facciate, da utilizzarsi in 10 anni, pari al 90% delle spese sostenute
- Il bonus manutenzioni ordinarie e straordinarie, pari al 50% delle spese fino al limite massimo di spesa di € 96.000, da utilizzarsi in 10 anni
- L’ecobonus, in caso di interventi che non rispettino i requisiti sopraindicati:
a) Per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, pari al 50%, da utilizzarsi in 10 anni, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
b) Per altri interventi di efficientamento energetico è previsto un bonus che va dal 50% all’85%, da utilizzarsi in 10 anni, con limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di intervento - Il Sismabonus, in caso di interventi che non rispettino i requisiti sopraindicati:
a) Pari al 50%, da utilizzarsi in 10 anni, con limite di 96.000
b) 70% (75% per condomini), da utilizzarsi in 10 anni, con limite di 96.000, se c’è passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
c) 80% (85% per condomini), da utilizzarsi in 10 anni, con limite di 96.000, se c’è passaggio a due classi di rischio sismico inferiori - Bonus mobili: pari al 50%, da utilizzarsi in 10 anni, con un limite di spese di 10.000.
Per poter godere degli incentivi sono previste 3 modalità di utilizzo: come detrazione IRPEF, nel modello 730 o redditi; tramite cessione del credito d’imposta oppure come sconto in fattura, fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto, anticipato dal/i fornitore/i che ha/hanno effettuato gli interventi, anche in base allo stata di avanzamento lavori.
Il fornitore potrà o recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, ovvero potrà cedere il credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Lo sconto in fattura è stato esteso a quasi tutti gli interventi e acquisti di cui sopra. Non dovrebbe essere previsto per il bonus mobili.
Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve:
- Richiedere il visto di conformità «leggero» dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, con modalità che verranno definite
- Comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di intermediari, con modalità che verranno definite;
- Richiedere un’asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA.