Dichiarazione dei Redditi 2020 e calcolo acconti Ires e Irpef
Entro giugno, salvo proroghe, scade il primo acconto Ires/Irpef. Ripercorriamo qui le principali novità per i Redditi Persone Fisiche e Redditi Società di Capitali 2020, oltre che per le modalità di calcolo degli acconti Ires e Irpef.
Redditi persone fisiche 2020: cosa cambia
- E’ stato inserito un nuovo limite di reddito complessivo dei figli a carico di età non superiore a 24 anni, elevato a 4.000 euro (a differenza degli altri familiari per i quali il limite è rimasto di 2.840,51 euro).
- Per quanto riguarda la detrazione per le spese di istruzione per l’anno 2019, l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro per singolo alunno o studente, portando lo sconto fiscale unitario a 152 euro.
- Nel rigo RP56, evidenziamo le seguenti novità:
- con il codice 1, deve essere indicata la detrazione del 50% per i pagamenti effettuati nel 2019 per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, applicando la cosiddetta «pace contributiva» (per coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva). Questa detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e nei successivi.
- È prevista la detrazione del 50% (da ripartire in 10 anni) per le spese relative all’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica (colonnine) per i veicoli alimentati a energia elettrica (il limite delle spese massime ammissibili è pari a € 3.000)
- Nella sezione I del quadro RC sono stati previsti degli appositi codici per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, ai fini della tassazione del loro reddito di lavoro dipendente nella misura del 30%, del 10% se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ovvero del 50% se sono sportivi professionisti (cd. “lavoratori impatriati”);
- Nel Quadro RM è stata inserita la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR”, per esercitare l’opzione per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, abbiano avuto la residenza fiscale all’estero e trasferiscano in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia oppure in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e che applichino sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento.
- I righi RM32 e RM33 sono dedicati alla nuova imposta sostitutiva del 15% dovuta dal 2019 sul reddito derivante dai compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.
- E’ stato adeguato il quadro per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del regime forfetario dei compensi per la cessione dei diritti d’autore, ove correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Questi compensi dovranno essere indicati nei righi da LM22 a LM27 e concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, previo abbattimento del 25% o del 40%, nel caso in cui il contribuente abbia età inferiore ai 35 anni.
- Nel quadro RR non è più prevista la Sezione III che fino allo scorso anno accoglieva i dati relativi alla contribuzione CIPAG (Cassa Geometri).
Redditi Società di Capitali: novità
- Al fine di adeguare il modello dichiarazione al nuovo regime degli interessi passivi (art. 96 del TUIR), ridefinito dal DLgs. 142/2018 con il passaggio dal “ROL contabile” al “ROL fiscale”, è stato rivisto il relativo prospetto (righi da RF118 a RF122) in modo sostanziale, prevedendo anche un dettaglio specifico riferito alla disciplina transitoria per gli interessi dei prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016.
- E’ stato rivisto il rigo RF50 relativo alla Patent box, in cui, in colonna 3 deve essere indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio “Patent box” qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all’istanza di ruling, per l’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019.
- E’ stato previsto, tra le “Altre variazioni in diminuzione” del quadro RF (rigo RF55), un nuovo codice (79) per indicare l’importo della maggiorazione del costo di acquisto del 30% per gli investimenti e effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (proroga cd. super-ammortamento).
- Nel quadro RQ – imposte sostitutive, per i soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni nel settore dei trasporti, è prevista la liquidazione della nuova addizionale IRES del 3,5% (nella stessa sezione XI-A riservata alla liquidazione dell’addizionale per gli intermediari finanziari).
- La riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa – nel bilancio al 31 dicembre 2019 – deve essere indicata nelle sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C del quadro RQ.
- Nel quadro TR è previsto un prospetto per segnalare all’Agenzia delle Entrate i valori fiscali di ingresso in caso di trasferimento della sede dall’estero all’Italia (cd. Entry tax).
- Nel quadro RS sono infine stati previsti appositi righi per il c.d. Sport bonus (RS253), il c.d. Bonus bonifica ambientale (RS254), nonché per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica (da RS420 a RS422).
Modalità di calcolo degli acconti a titolo di Irpef/Ires
Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, i versamenti in acconto a titolo di Irpef e Ires sono effettuati in due rate (salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103), rispettivamente:
- per la prima rata, nella misura del 40% dell’acconto complessivamente dovuto, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (quindi normalmente, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, al 30 giugno, ovvero al 30 luglio incrementando il dovuto con la maggiorazione dello 0,4%, eventualmente applicando la rateazione prevista per i versamenti a saldo);
- per la seconda rata, nel mese di novembre, nella misura del 60% dell’acconto complessivamente dovuto.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 26 ottobre 2019, i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, dovranno versare gli acconti a titolo di Irpef e Ires sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche a seguito dell’emergenza Coronavirus, risulta al momento ancora dovuto e non prorogato il versamento del primo acconto a titolo di Irpef, Ires entro la scadenza originaria.
Tuttavia, l’articolo 20 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,”Decreto Liquidità”, ha previsto la non applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento, in caso di calcolo dell’acconto Irpef, Ires in base al metodo previsionale, qualora l’importo pagato dal contribuente a titolo di acconto non si rilevi inferiore all’80% del dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (2020 per soggetti «solari»).
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