Credito d’imposta imprese turistiche: istruzioni sulla cessione del credito

03.05.2024 - Tempo di lettura: 7'
Credito d’imposta imprese turistiche: istruzioni sulla cessione del credito

I crediti d’imposta maturati grazie al cosiddetto Superbonus turismo previsto dal decreto numero 152 del 2021 possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 marzo 2024 ha stabilito le istruzioni da seguire

 

Le imprese turistiche e le agenzie di viaggio e dei tour operator che hanno effettuato interventi che danno diritto ai crediti d’imposta del cosiddetto Superbonus turismo possono procedere con la cessione delle somme maturate.

Le istruzioni operative relative al trasferimento delle agevolazioni previste dal decreto numero 152 del 2021 sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 marzo 2024: dalla comunicazione da inviare alle modalità di utilizzo, le regole per i soggetti beneficiari.

Credito d’imposta imprese turistiche: istruzioni sulla cessione del credito

Nell’ambito dei lavori di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state messe in campo alcune agevolazioni per migliorare l’offerta ricettiva.

Nel pacchetto rientra anche un credito d’imposta fino all’80 per cento per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024 con i seguenti scopi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in relazione alle due tipologie di interventi appena menzionate;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • digitalizzazione delle strutture,
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, solo se funzionali ai lavori appena menzionati.

Possono beneficiare di questa agevolazione le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta e che fanno parte del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, anche acquatici e faunistici.

Un credito d’imposta, pari al 50 per cento, è previsto anche per le agenzie di viaggio e tour operator relativamente a interventi di digitalizzazione.

In entrambi i casi le imprese beneficiarie possono procedere, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, anche con la cessione del credito d’imposta, tenendo conto di alcune regole:

  • la somma maturata può essere ceduta per intero una sola volta;
  • sono ammessi altri due passaggi solo a patto che siano effettuati in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
  • è necessario procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate che ne deve tracciare il percorso.

Credito d’imposta imprese turistiche: come inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con un provvedimento ad hoc, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito le istruzioni da seguire per la comunicazione della cessione dei crediti che rientrano nell’ambito del Superbonus turismo e ha approvato il modello da utilizzare denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzia di viaggio e tour operator”.

Il quadro A ospita i dati del credito d’imposta per le imprese turistiche identificato dal codice tributo 7059, mentre il quadro B le informazioni sul credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator identificato dal codice tributo 6997.

Nel documento deve essere indicata, tra le altre informazioni, anche data e tipologia di cessione, il relativo codice identificativo e l’anno di riferimento, oltre all’importo del credito ceduto, un dato che si può verificare anche tramite il proprio cassetto fiscale presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello va sottoscritto dal cedente / cessionario o dai rispettivi rappresentanti legali, con firma digitale o autografa (in quest’ultimo caso va allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori).

La comunicazione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.

La cessione non va a buon fine nei seguenti casi:

  • se il cedente non è titolare del credito d’imposta, in base ai dati che sono stati trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e alle eventuali successive cessioni già comunicate;
  • se è stato già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione.

Il soggetto cessionario, che riceve il credito dalle imprese turistiche, dai tour operator e dalle agenzie di viaggio, nel rispetto delle regole previste, può cederlo ulteriormente o utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, inserendo i codici tributo previsti per i beneficiari originari.

Codice tributo: 7059

Denominazione: Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Codice tributo: 6997

Denominazione: Credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

 

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