Contabilità ordinaria

Contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria è un sistema di contabilità che le aziende e i professionisti possono scegliere di adottare. È prevista in diverse circostanze, principalmente in base alla dimensione dell’azienda, al volume d’affari e alla natura dell’attività svolta. In alcuni casi la contabilità ordinaria, invece, è il regime contabile obbligatorio rispetto alla tipologia e alle dimensioni dell’attività svolta.

Questo regime impone una serie di obblighi specifici, dai quali sono invece esclusi professionisti e attività che aderiscono alla contabilità semplificata o forfettaria.

Le imprese soggette alla contabilità ordinaria devono attenersi a regole e obblighi particolari riguardanti le scritture contabili: vediamo dunque meglio in cosa consiste e quali sono le scritture obbligatorie.

​Contabilità ordinaria: come funziona

La contabilità secondo il metodo ordinario rappresenta un obbligo per società di capitali e imprese il cui fatturato annuo è superiore ai limiti indicati dalla legge e prevede scritture più complesse e dettagliate rispetto a quanto non accada per chi aderisce al regime forfettario o a quello semplificato.

In particolare, nel sistema di contabilità ordinaria vanno registrati i movimenti di banca e di cassa, oltre alla parte economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, all’interno di libri sociali e contabili.

La contabilità ordinaria è un regime più complesso rispetto alla contabilità semplificata, in quanto prevede una gestione analitica sia dei costi sostenuti e dei ricavi, che di altri aspetti come incassi, pagamenti, versamenti e prelievi. Le imprese soggette a questo regime sono tenute ad aggiornare diversi libri contabili, tra cui il Libro Giornale, il registro cespiti ammortizzabili e i registri IVA, che invece nei regimi semplificati non vengono utilizzati.

Limiti e vantaggi della contabilità ordinaria

Come detto, il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per tutti quei soggetti pubblici e privati che superino le soglie di fatturato previste. La scelta tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata dipende, in particolare, dal volume di affari e dalla struttura dell’impresa.

I limiti di accesso alla contabilità ordinaria variano dunque anche a seconda del tipo di contribuente.

Per esempio, secondo l’articolo 2214 del Codice Civile, sono obbligati ad aderire al sistema ordinario in caso di superamento del limite di ricavi previsto dalla legge:

  • le persone fisiche che esercitano attività di natura commerciale;
  • le società di persone;
  • gli enti non commerciali che esercitano una attività commerciale in misura non predominante.

Nel caso dei professionisti, come i lavoratori autonomi che fatturano con partita IVA, l’obbligo di aderire al regime contabile ordinario scatta quando il fatturato supera i 500mila euro per le prestazioni di servizi o 800mila euro per altre attività.

Esistono, tuttavia, casi in cui un’azienda o un professionista scelgano di aderire comunque al regime ordinario anche se il volume d’affari consentirebbe di utilizzare un sistema differente. Questo perché la contabilità ordinaria permette, a fronte di maggiori obblighi amministrativi e fiscali, di avere un controllo pieno dell’attività attraverso la registrazione e conservazione di tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio ordinario.

Rispetto al regime forfettario, inoltre, quello ordinario consente di scaricare costi e spese che altrimenti non potrebbero essere detratti, di conseguenza attività che presentano costi ingenti (per esempio relativi a macchinari e materiali di produzione) potrebbero trovare più vantaggioso il sistema ordinario rispetto a quelli semplificati.

Contabilità ordinaria: le scritture obbligatorie

La corretta tenuta dei registri contabili è fondamentale per gli imprenditori commerciali, in conformità con quanto stabilito dall’art. 14 del D.P.R 600/73 e dall’articolo 2220 del codice civile.

In particolare, in regime di contabilità ordinaria è obbligatorio registrare le operazioni sui seguenti registri.

  • Libro giornale: un registro cronologico che documenta giorno per giorno le operazioni finanziarie dell’impresa, come acquisti, vendite, incassi e pagamenti. Le registrazioni devono includere data, descrizione, rappresentazione e importi distinti per ciascun mastro e devono avvenire entro 60 giorni dall’operazione.
  • Libro degli inventari: elenca i componenti del patrimonio all’apertura dell’azienda e viene rinnovato annualmente entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Deve includere il bilancio, la nota integrativa e lo stato patrimoniale.
  • Libro mastro: riassume i movimenti di ciascun conto. Non richiede vidimazione, bollo o numerazione.
  • Registro dei beni ammortizzabili: previsto dalla normativa fiscale, questo registro riporta informazioni dettagliate sui beni aziendali soggetti ad ammortamento, come anno di acquisizione, costo originario e quote di ammortamento.
  • Registri IVA: l’art. 14, lettera b) del DPR n. 600/73 impone la tenuta di registri per l’IVA, tra cui fatture emesse, corrispettivi e acquisti. Devono essere numerati progressivamente e stampati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Scritture ausiliarie di magazzino: obbligatorie per gli imprenditori in contabilità ordinaria con ricavi superiori a € 5.164.568,99 e rimanenze finali superiori a € 1.032.913,80, queste scritture indicano le variazioni del magazzino e non richiedono particolari adempimenti come bollature o numerazioni.
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