Conservazione della PEC: la normativa
Con il D.P.C.M. del 3 Dicembre 2013 e con l’introduzione delle “Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici” vi è l’obbligo di conservare a norma anche la Posta Elettronica Certificata. In particolare, della PEC,va conservata la “Ricevuta di consegna completa”.
Prendiamo in considerazione i principali interventi normativi:
D.P.R. n.68 dell’11 Febbraio 2005; nel quale si legge il Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC.
D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005; nel quale è indicato il Codice dell’Amministrazione digitale, coordinato e aggiornato dal D.Lgs. n.235 del 30 dicembre 2010.
D.P.C.M. del 6 maggio 2009; in cui sono contenute le Disposizioni in materia di rilascio ed utilizzo delle caselle PEC.
D.L. n.179 del 18 Ottobre 2012 (conv. Legge n.221 del 17 Dicembre 2012); in cui, con gli artt. 16-18, si tratta il tema della Giustizia digitale e dell’Utilizzo della PEC nel fallimento e nelle procedure concorsuali.
Decreto Ministero Giustizia n.48 del 3 Aprile 2013; in cui sono stabilite le Regole tecniche informatiche per il processo civile e il processo penale (degli avvocati).
D.P.C.M. del 3 Dicembre 2013; in cui sono scritte le Norme e le Regole in materia di conservazione dei documenti digitali.
La Posta Elettronica Certificata – conosciuta oramai più spesso con l’acronimo PEC – va conservata a norma, in quanto documento di natura informatica. Che cosa è necessario conservare della PEC spedita? La “Ricevuta di consegna completa”, in cui sono contenuti:
il messaggio inviato;
la ricevuta;
la firma elettronica;
il file daticert.xml
Quest’ultimo contiene, al suo interno, tutte le informazioni più importanti: identificato id del messaggio PEC, la consegna e il mittente della PEC).