Concordato preventivo biennale per le partite IVA dal 1 gennaio 2024: come funziona e requisiti d’accesso

22.11.2023 - Tempo di lettura: 12'
Concordato preventivo biennale per le partite IVA dal 1 gennaio 2024: come funziona e requisiti d’accesso

Al debutto dal 1 gennaio 2024 il concordato preventivo biennale per le partite IVA. A poter aderire all’accordo con il Fisco saranno i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 8 e che non hanno debiti tributari / previdenziali pari o superiori a € 5.000 e i forfettari. Focus sui requisiti d’accesso e sui vantaggi previsti.

Partirà dal 1 gennaio 2024 il concordato preventivo biennale per le partite IVA, parte delle misure di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale.

Lo schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 delinea le regole di funzionamento dello strumento, che consentirà di stabilire preventivamente le imposte dovute sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

L’accesso al concordato sarà riconosciuto ai titolari di partita IVA con elevato punteggio di affidabilità fiscale, ma anche ai forfettari e, in ambedue i casi, nel biennio oggetto di accordo non saranno effettuati accertamenti di cui all’art. 39, DPR n. 600/73.

Concordato preventivo biennale per le partite IVA dal 1 gennaio 2024: come funziona e requisiti d’accesso

Lo schema di decreto legislativo in materia di accertamenti e concordato preventivo biennale per le partite IVA, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, sarà sottoposto al vaglio delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, chiamate ad esprimere pareri e proposte di modifica al testo predisposto dal Governo.

Si attendono quindi ulteriori passaggi prima della messa a punto in via definitiva delle novità in arrivo dal 1° gennaio 2024 ma, nel frattempo, è utile soffermarsi sulle regole alla base del concordato preventivo biennale per capire chi potrà aderirvi.

In primo luogo, è bene specificare di cosa si tratta.

Il concordato preventivo biennale consentirà al contribuente di determinare in anticipo le imposte dovute, sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ed elaborato tenuto conto dei dati a propria disposizione, dell’acquisizione di alcuni dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato e di una specifica metodologia di calcolo approvata dal MEF e predisposta per ciascuna attività economica.

L’adesione alla proposta sarà facoltativa e, in ogni caso, bisognerà procedere entro il 31 luglio 2024 (30 giugno a regime).

Quali sono quindi i requisiti per poter beneficiare del nuovo strumento previsto nell’ambito delle attività di promozione della compliance?

Per quel che riguarda le partite IVA che applicano gli ISA, l’accesso al concordato preventivo biennale sarà consentito in caso di punteggio di affidabilità fiscale nel periodo precedente pari almeno a 8, valore che potrà essere raggiunto anche mediante l’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Condizione per l’accesso allo strumento è inoltre non avere debiti tributari ovvero aver estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) .

Nel decreto legislativo approvato dal Governo vengono inoltre definite specifiche cause di esclusione, ossia:

  • l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • la condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

L’accesso al concordato preventivo biennale sarà inoltre concesso anche alle partite IVA che applicano il regime forfettario e, in tal caso, saranno esclusi i contribuenti che:

  • hanno avviato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000);
  • per i quali sussiste una delle predette cause di esclusione (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti / condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi nei 3 periodi d’imposta antecedenti).

Gli effetti del concordato preventivo biennale per le partite IVA sul fronte delle imposte dovute

L’adesione al concordato preventivo biennale consentirà ai titolari di partita IVA di stabilire in anticipo, e sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, l’importo delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2024 e 2025.

Non vi saranno effetti sul fronte degli ordinari adempimenti in materia di contabilità, dichiarazioni dei redditi, alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA, dichiarazione IVA. In sostanza, sarà in ogni caso necessario adempiere entro le scadenze previste.

Nella dichiarazione dei redditi e IRAP il contribuente si impegnerà quindi a dichiarare le somme preventivamente concordate con il Fisco. In caso di maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non vi saranno effetti sul fronte di imposte e contributi da versare alle ordinarie scadenze.

In sostanza quindi, chi aderirà al concordato preventivo biennale sarà chiamato a pagare imposte e contributi sulla base del reddito elaborato dall’Agenzia delle Entrate, con la possibilità quindi di non tassare eventuali redditi effettivi di importo superiore. Sarà comunque possibile versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Di contro, non sarà possibile ridurre le imposte dovute in caso di reddito effettivo più basso rispetto a quello oggetto di concordato.

Stop agli accertamenti per il biennio oggetto di concordato

L’accesso al concordato preventivo biennale per le partite IVA consentirà inoltre di beneficiare dall’esclusione degli accertamenti di cui all’ex. articolo 39 del DPR n. 600/1973.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, accanto all’esclusione dagli accertamenti, sono riconosciuti i benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

Ipotesi straordinarie per la fuoriuscita dal concordato preventivo biennale

 

Tra i punti che dovranno essere definiti con apposito decreto attuativo da parte del MEF, nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 novembre emerge la possibilità di revoca in corsa del concordato preventivo biennale: in casi eccezionali, individuati dal MEF con apposito Decreto, che determinano minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 60% rispetto a quelli oggetto di concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a decorrere dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Al Ministero dell’Economia spetterà quindi il compito di stabilire i casi in cui, se l’adesione al concordato risulta particolarmente svantaggiosa per il contribuente, sarà possibile ritornare nelle regole ordinarie di determinazione delle imposte dovute, sulla base quindi del reddito effettivo.

Già definite invece le condizioni di cessazione immediata del concordato. La proposta verrà meno in caso di modifica dell’attività svolta nel corso del biennio, salvo per quelle per le quali si applica lo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, e in caso di cessazione dell’attività.

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta nel caso in cui:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato / in quello precedente, risultano attività non dichiarate o l’inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. A tal fine, sono considerate di non lieve entità:

– le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. n. 74/2000, relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti (la violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento);

– la comunicazione inesatta / incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito / valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (la violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento);

– l’omessa presentazione della dichiarazione dei REDDITI / IRAP / IVA / mod. 770 per gli anni oggetto del concordato (la violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento);

– la mancata / non tempestiva memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97) / mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97), contestate in numero pari o superiore a 3 (commesse in giorni diversi);

– l’omessa tenuta / conservazione delle scritture contabili / documenti / registri previsti in materia di imposte dirette / IVA;

– l’omessa installazione / manomissione del RT;

  • a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, i dati / informazioni dichiarate dal soggetto determinano una quantificazione diversa dei redditi / valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • ricorre una delle predette cause di esclusione (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti / condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi nei 3 periodi d’imposta antecedenti) ovvero non sussista più il predetto requisito (ossia la non sussistenza di debiti tributari / previdenziali ovvero l’estinzione di quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000);
  • omesso versamento delle imposte relative ai redditi / valore della produzione netta dovute a seguito dell’adesione al CPB (la violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento).
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