Comunicazione della Conservazione in dichiarazione dei redditi
Se hai conservato digitalmente nel corso dell’anno almeno un documento di natura fiscale-tributaria, allora non devi dimenticare di comunicarlo nella prossima dichiarazione dei redditi.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del D.M. 17 giugno 2014:
“Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al per–iodo di imposta di riferimento.”
Questa disposizione ha abolito il previgente obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’impronta degli archivi fiscali conservati digitalmente.
Per ottemperare a questa normativa è stato previsto un rigo specifico nel modello UNICO attraverso il quale il contribuente può dichiarare di avere o meno sottoposto a conservazione digitale documenti fiscalmente rilevanti.
In particolare tale rigo compare nel prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” del quadro RS del mod. UNICO.
Il rigo è differente sui vari modelli di UNICO: Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali, Unico Enti non Commerciali.
Di seguito vengono riportati gli estratti dai vari modelli riferiti all’UNICO 2016:
- UNICO PF
- UNICO SP
- UNICO SC
- UNICO ENC
Le regole di compilazione sono uguali su tutti i modelli, cambia solo il codice del rigo da compilare. Infatti le istruzioni riportano per tutti i modelli le stesse disposizioni:
Nel rigo va indicato:
- il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art.5. comma 1, del D.M. 17 giugno 2014)
Va evidenziato che:
- il rigo va sempre compilato, indipendentemente dal tipo di conservazione adottata per i documenti fiscali (elettronica / cartacea);
- il codice “1” va utilizzato anche nel caso in cui nel periodo d’imposta un solo documento sia stato conservato elettronicamente;
- l’utilizzo del codice “1” o “2” è collegato al momento di conservazione elettronica e non a quello di emissione del documento. È infatti evidente che nel suddetto quadro non c’è la possibilità di indicare né il tipo di documento conservato né l’anno fiscale di appartenenza, quindi non conta a quale anno fiscale appartenga il documento che viene conservato digitalmente, ma solo se lo si è conservato durante l’anno oggetto della dichiarazione.