Dati fatture e liquidazioni periodiche IVA: novità dalla risoluzione 104/E
Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto per le operazioni a decorrere dal 1 gennaio 2017 alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici, quali misure di contrasto all’evasione in materia di IVA.
Si tratta, in particolare, della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (ex art. 21 del D.L. n. 78/2010), adempimento obbligatorio con le medesime regole e specifiche anche per i soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, e della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).
Il citato D.L. n. 193 del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione.
Nel dettaglio, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, ha previsto l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Ha inoltre, disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Nella risoluzione, l’Agenzia espone le concrete modalità operative per la regolarizzazione, distinguendo i due casi.
1. Comunicazioni dei dati delle fatture
L’Agenzia nella risoluzione chiarisce che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa oppure errata) e applicando alla sanzione di cui all’art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
L’Agenzia descrive nella risoluzione un caso concreto esemplificativo di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative ad un trimestre del 2017 e relativo ravvedimento, riportando le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A se la correzione avviene entro i primi 15 giorni, mentre la tabella B se la correzione avviene oltre i 15 giorni).
2. Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
L’Agenzia rammenta nella risoluzione che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso. Pertanto, in un’ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Fermo il versamento della sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta. Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Anche in questo caso, l’Agenzia descrive nella risoluzione un caso concreto esemplificativo di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017, riportando le tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA con, evidenziato, il termine per la correzione dell’adempimento (tabella A se la correzione avviene entro i primi 15 giorni, mentre la tabella B se la correzione avviene oltre i 15 giorni).