Codici ATECO: gli adempimenti fiscali e amministrativi

08.04.2025 - Tempo di lettura: 5'
Codici ATECO: gli adempimenti fiscali e amministrativi

Nuovi codici ATECO operativi dal 1° aprile 2025: cosa fare? Dagli adempimenti fiscali a quelli amministrativi, le indicazioni di ISTAT, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio e INPS

Il mese di aprile è iniziato e la nuova classificazione ATECO è ufficialmente operativa.

I codici ATECO aggiornati dall’ISTAT e in vigore dal 1° gennaio 2025 sono stati adottati dal punto di vista operativo a partire dal 1° aprile. Le codifiche aggiornate, da verificare caso per caso, dovranno essere utilizzate per tutti gli adempimenti di natura statistica, ma anche fiscale e amministrativa.

Imprese e professionisti sono quindi chiamati a verificare, confermare o modificare le proposte di ricodifica. Le istruzioni sui passi da compiere.

Codici ATECO 2025, procedura automatica per le Camere di Commercio

Partendo dagli adempimenti amministrativi, le Camere di Commercio hanno avviato la procedura di adozione dei nuovi codici ATECO 2025 in via automatizzata.

Dal 1° aprile 2025 la nuova codifica ATECO entra nel Registro delle Imprese, senza oneri aggiuntivi da parte delle partite IVA iscritte.

Il codice ATECO delle imprese è stato aggiornato automaticamente, con invio di un’apposita comunicazione digitale, disponibile gratuitamente sull’App Impresa Italia.

Nella Visura sarà visualizzabile per un periodo transitorio sia il nuovo che il precedente codice ATECO. Per le imprese iscritte dal 1° aprile si applicherà direttamente la classificazione in vigore dal mese di gennaio.

Codici ATECO 2025 e adempimenti fiscali

Per quel che riguarda gli adempimenti fiscali, la classificazione ATECO 2025 dovrà essere utilizzata per tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile.

A titolo di esempio, nella dichiarazione IVA trasmessa dal 1° al 30 aprile sarà possibile scegliere se utilizzare i nuovi o i precedenti codici.

Per quel che riguarda invece la gestione delle pratiche relative alla natura dell’attività svolta, così come previsto dalla Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008 non è necessario presentare una dichiarazione di variazione dati.

Pur non essendovi un obbligo specifico, può essere opportuno aggiornare il codice ATECO considerando le modifiche adottate sul fronte della struttura della classificazione, dei titoli e dei contenuti.

In questo caso sono due le vie da intraprendere:

  • per i contribuenti iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
  • in tutti gli altri casi, sarà necessario utilizzare il modello AA7/10 per società, enti, associazioni, il modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, il modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetti non residenti.

Nuovi codici ATECO 2025 per i forfettari: un periodo transitorio

L’adeguamento alla nuova classificazione ATECO 2025 è un processo per fasi. Anche le singole Amministrazioni sono chiamate ad allinearsi alle novità, sul fronte della modulistica ma anche dal punto di vista della normativa.

Merita un cenno la questione dell’impatto dei cambi di codifica per i contribuenti che applicano il regime forfettario.

La nuova classificazione al debutto dal 1° aprile 2025 porterà alla necessità di rivedere i coefficienti di redditività, le percentuali di “forfettizzazione” dei redditi delle partite IVA che accedono al regime agevolato.

Per calcolare il valore dell’imposta sostitutiva si considera infatti in primo luogo il coefficiente di redditività stabilito per l’attività svolta. Si tratta della percentuale che determina la base imponibile effettiva sulla quale applicare poi l’aliquota del 15 per cento (o del 5 per cento per le startup), differenziata sulla base del codice ATECO di appartenenza.

La nuova classificazione ATECO operativa dal mese di aprile 2025 avrà quindi evidentemente un impatto diretto anche sul fronte strettamente fiscale, ma gli effetti non saranno immediati.

L’inserimento di nuovi codici attività, così come la variazione delle codifiche in adottate fino al mese di marzo, porta alla necessità di un aggiornamento normativo della tabella allegata alla legge n. 190/2014.

Nell’attesa di novità, restano valide le regole messe ad oggi nero su bianco. A prevederlo è una delle misure approvate il 13 marzo in Consiglio dei Ministri, all’interno dello schema di decreto correttivo alla riforma fiscale.

Nuovi codici ATECO 2025 nelle procedure INPS

Anche l’INPS si è adeguata alle novità operative dal 1° aprile e come indicato nella circolare n. 71 del 31 marzo, la nuova classificazione delle attività economiche è stata adottata nei sistemi informativi dell’Istituto ai fini dell’inquadramento di aziende e datori di lavoro.

La “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” è stata aggiornata e dal 1° aprile è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Per le nuove iscrizioni successive al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Per tutte le matricole già attive, l’INPS provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA.

L’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche per le Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti saranno comunicate dall’INPS con un prossimo messaggio.

Per quanto riguarda la Gestione separata, invece, l’INPS ha fornito le prime istruzioni.

Con riferimento alle procedure relative ai committenti, nei flussi Uniemens trasmessi dal 1° aprile, il codice ATECO 2025 deve essere inserito nel campo “codice Istat”. Questo anche se il flusso è riferito a periodi precedenti.

Per quanto riguarda i professionisti, la procedura di iscrizione è aggiornata con i codici ATECO 2025 per le iscrizioni alla Gestione separata effettuate dal 1° aprile.

Per chi invece è già presente negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

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