Superbonus 110%: cessione credito di imposta, il ruolo del professionista
Il Superbonus e il Sismabonus, che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110%, rappresentano una straordinaria opportunità. L’utilizzo diretto della detrazione in diminuzione dell’imposta (dell’Irpef), infatti, è solo una delle possibilità offerte al contribuente. In alternativa, sarà possibile fruire, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Nel primo caso, la ditta che ha eseguito gli interventi agevolati, ma anche i professionisti tecnici incaricati che hanno redatto il progetto o effettuato la direzione dei lavori, possono concedere lo sconto in fattura per un importo non superiore al corrispettivo dovuto. La persona fisica committente non paga in tutto o in parte gli interventi agevolati e il soggetto concedente lo sconto si trova a beneficiare di un credito corrispondente all’importo della detrazione, pari al 110%, del relativo corrispettivo.
Nel secondo caso, cioè per la cessione del credito, la persona fisica committente deve aver pagato precedentemente i soggetti che hanno eseguito i lavori agevolati. I pagamenti devono essere stati effettuati tramite bonifico parlante e subito dopo tale soggetto risulterà essere titolare di una detrazione corrispondente al 110% delle spese sostenute. Successivamente, si potrà procedere alla cessione del credito (equivalente all’importo detraibile) ad un Istituto di credito, Poste Italiane, a un intermediario finanziario, o a qualsiasi altro soggetto anche estraneo ai lavori.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito rappresentano due straordinarie opportunità. Sembrerebbe più favorevole lo sconto in fattura in quanto, sia pure in linea teorica, consente di effettuare l’intero intervento agevolato, senza sopportare alcun esborso finanziario. L’affermazione è sicuramente corretta, ma la cessione del credito d’imposta è uno strumento che può essere gestito con maggiore elasticità.
La cessione del credito d’imposta
La persona fisica titolare della detrazione ottenuta con il pagamento delle spese sostenute per gli interventi agevolati, può utilizzare la detrazione effettuando la cessione del credito di imposta in pagamento di un rapporto di fornitura.
In alternativa il credito d’imposta può essere utilizzato ad estinzione di un mutuo precedentemente contratto con l’istituto di credito.
L’intervento agevolato può essere finanziato con un prestito effettuato dal padre al figlio. Successivamente, il figlio, titolare della detrazione potrà restituire al padre la somma prestata per il tramite della cessione del credito d’imposta.
Lo strumento è, come detto, estremamente elastico in quanto, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare anche più di una cessione e anche nei confronti dei soggetti del tutto estranei rispetto ai lavori agevolati.
Il ruolo del professionista
Il ruolo del professionista è fondamentale nell’accompagnare il cliente nell’effettuare la cessione del credito d’imposta. L’operazione non è agevole e sono richiesti una serie di adempimenti che, ove non correttamente eseguiti, rischiano di compromettere il buon esito dell’operazione.
In primis, la cessione del credito d’imposta è subordinata all’ottenimento del visto di conformità attraverso il quale viene attestato che, dalla documentazione esaminata, la persona fisica che ha eseguito l’intervento ha effettivamente diritto alla detrazione.
Il visto può essere apposto da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998. Inoltre, il visto può essere apposto anche da un responsabile di un CAF.
Il soggetto che appone il visto verificherà la spettanza della detrazione sulla base della documentazione esibita. Ad esempio, dovrà essere verificato che, nel caso in cui la detrazione del 110% riguardi gli interventi di miglioramento della resa energetica dell’edificio, sia stata inviata all’Enea l’asseverazione relativa alla congruità delle spese sostenute e della rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici di cui al decreto ministeriale dell’8 agosto 2020. La trasmissione telematica all’Enea dell’asseverazione sarà stata effettuata dal professionista tecnico incaricato. Questa operazione è solo una delle tante oggetto di verifica. Infatti, l’apposizione del visto è l’atto finale di un procedimento estremamente complesso che richiede un ruolo fondamentale del professionista che “accompagnerà” il cliente.
Il soggetto che ha apposto il visto di conformità deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà del contribuente (l’opzione) di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese relative agli interventi agevolati. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La cessione del credito è un’operazione complessa che può essere effettuata sia al termine dei lavori agevolati, sia per ogni stato di avanzamento dei lavori. In tale ipotesi, però, l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 indica dei limiti precisi. Infatti, la cessione del credito può essere effettuata per non più di due stati di avanzamento lavori, almeno pari al 30% cadauno dell’opera complessiva.
Gli adempimenti relativi alla cessione del credito per ogni singolo stato di avanzamento lavori sono identici rispetto al caso in cui la cessione del credito venga effettua in un’unica soluzione al termine dei lavori agevolati.