Bilancio 2020: tutte le novità per le società
A seguito del persistere dell’emergenza Covid-19, in sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 183/2020), sono state estese anche al bilancio chiuso in data 31 dicembre 2020 le disposizioni già introdotte per il bilancio 2019 (art. 106, D.L. n. 18/2020).
Vediamo nel dettaglio le novità e gli aggiornamenti previsti per le società in tema di approvazione del Bilancio 2020.
Scadenze approvazione Bilancio 2020 e modalità d’intervento
Opera il differimento automatico a 180 giorni, con approvazione entro il 29.6.2021, a prescindere dalla presenza di particolari esigenze in capo alla società.
L’intervento in assemblea da parte dei soci e degli organi sociali è consentito mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a condizione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’espressione del voto.
Le Srl possono consentire l’espressione del voto per via elettronica (e-mail) o per corrispondenza.
Quote di ammortamento: la Normativa
L’art. 60 D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini Irap.
Perdite maturate dalla società: la Normativa
L’art. 1, c. 266 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell’art. 6 D.L. 23/2020: per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020, non si applicano gli obblighi di cui agli artt.2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C..
Il termine entro il quale la perdita oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C. è posticipato al 5° esercizio successivo. Pertanto, l’obbligo di ricapitalizzazione resta sospeso fino all’assemblea di bilancio dell’esercizio 2025, da svolgersi nel 2026. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Continuazione dell’attività d’impresa: la Normativa
Il D.L. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha introdotto una novità per neutralizzare gli effetti dell’attuale crisi derivante dall’epidemia Covid-19, consentendo alle imprese che avevano una regolare prospettiva di continuità di mantenere tale prospettiva nella redazione dei bilanci.
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) C.C.)] può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020.