Aziende italiane: crediti esteri agevolati
Il 30 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con un’iniziativa a favore delle aziende italiane. Con la risoluzione n.84/E si dice che gli utili delle aziende generati a fronte di crediti ricevuti dall’estero non sono assoggettati a tassazione in Italia e su di essi non si applica alcuna ritenuta alla fonte. La ritenuta alla fonte è l’imposta dovuta a fronte di una prestazione, continuativa o occasionale. Il committente del lavoro trattiene al prestatore d’opera una ritenuta alla fonte: questa può essere a titolo di imposta o a titolo di acconto.
Quando è ammessa e concessa la non applicazione delle ritenute alla fonte? Non sempre. Deve esserci un requisito fondamentale. Non si applicano le ritenute alla fonte se i finanziamenti esteri alle imprese italiane sono concessi da alcune tipologie di soggetti. Quali sono questi tipi di soggetti per cui la ritenuta alla fonte non viene applicata?
- enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE;
- imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi delle normative UE;
- investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
Quali sono i vantaggi di questa iniziativa? Esistono vantaggi sia per le imprese sia per gli investitori.
- Per le aziende italiane il vantaggio è quello di agevolare l’accesso ai finanziamenti esteri, ampliando il bacino dei potenziali fruitori e rendendo i costi più competitivi.
- Per il percettore estero invece il vantaggio è l’esonero dal gravoso obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.