Assolvimento imposta di bollo sui documenti informatici

26.06.2024 - Tempo di lettura: 6'
Assolvimento imposta di bollo sui documenti informatici

Chi si occupa di processi di digitalizzazione che riguardano documenti, libri e registri fiscalmente rilevanti e ha un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare deve segnare in rosso la scadenza del 30 aprile.

Nel calendario degli appuntamenti con il Fisco rappresenta, infatti, la data ultima per il versamento dell’imposta di bollo su documenti informatici, emessi e tenuti nel corso

del periodo d’imposta precedente.

Assolvimento imposta di bollo: cosa sapere

Secondo quanto richiesto dalla legge, i documenti informatici assoggettati all’imposta di bollo sono:

  • il libro giornale;
  • il libro inventari;
  • i libri sociali.

La disciplina dell’imposta di bollo è regolata dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (“Modalità

di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”) che recita:

  • “L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
  • Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
  • L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.

La norma, inoltre, ricorda le caratteristiche a cui devono rispondere i documenti informatici rilevanti ai fini tributari oggetto dell’imposta di bollo: immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità sono i requisiti da rispettare.

In caso di trasmissione alle Agenzie fiscali, inoltre, la sottoscrizione deve concretizzarsi tramite la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali o tramite la firma digitale che comunque non può essere quella semplice, chiamata anche debole o leggera, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 1 del 30 agosto 2023.

Imposta di bollo sui documenti informatici: i termini di pagamento

Dal punto di vista operativo, il pagamento dell’imposta deve quindi avvenire mediante F24 telematico, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; da qui la scadenza del 30 aprile in caso di esercizio coincidente con l’anno solare.

Come chiarito nella Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 dall’Agenzia dell’Entrate, per

registrazione deve essere inteso ogni singolo accadimento contabile. Quindi:

  • per il libro giornale: ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate;
  • per il libro degli inventari: ogni singola registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa;
  • per i libri sociali: ogni singolo accadimento/seduta/socio trascritto.

Per il libro giornale ed il libro inventari l’imposta è dovuta nella misura di euro 16,00 per le Società per azioni, le Società in accomandita per azioni, le Società a responsabilità limitata, le Società consortili per azioni o a responsabilità limitata, i Consorzi ed aziende di enti locali e gli Enti pubblici, mentre nella misura di euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali,

società di persone, cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo) mutue assicuratrici, consorzi di privati, enti morali, associazioni e fondazioni, ecc.

Per gli altri libri (ad esempio i libri sociale) l’imposta è dovuta sempre nella misura di euro 16,00.

Versamento imposta di bollo

Per il versamento dell’imposta di bollo mediante modello F24, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, da inserire nella sezione “Erario” del modello F24, con il corrispondente periodo d’imposta di riferimento.

Inoltre, con la Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015 sono stati istituiti dall’Agenzia delle

Entrate anche i codici tributo “2502” e “2503” relativi a sanzioni e interessi, per consentire,

nei casi in cui non siano stati rispettati i termini previsti, di mettersi in regola con l’assolvimento dell’imposta applicando il ravvedimento operoso per ritardato pagamento.

Assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per una panoramica sull’imposta di bollo è necessario soffermarsi, poi, anche sulle somme dovute per la fatturazione elettronica.

Quando la fattura non sconta l’imposta sul valore aggiunto e l’importo complessivo è superiore a 77,47 euro la stessa è soggetta all’imposta di bollo nella misura di due euro.

Più nello specifico, in base a quanto previsto dal Decreto IVA, è necessario procedere con il versamento quando è presente un importo escluso, esente o fuori campo IVA oltre la soglia indicata.

In questi casi la fattura deve sempre riportare la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Il versamento va effettuato a mezzo modello F24 alle seguenti scadenze:

  • primo trimestre entro il 31 maggio;
  • secondo trimestre entro il 30 settembre;
  • terzo trimestre entro il 30 novembre;
  • quarto trimestre entro il 28 febbraio.

Per agevolare i lavoratori autonomi di piccole dimensioni, dal primo gennaio 2023 se l’importo del primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre. Se l’importo complessivo del primo e del secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere effettuato cumulativamente insieme all’imposta di bollo del terzo trimestre entro il 30 novembre.

In altre parole, in base alle somme dovute è possibile posticipare il pagamento: a prescindere dalla cifra, però, entro la scadenza del 30 novembre sarà necessario effettuare i versamenti dei primi tre trimestri dell’anno.

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