Come richiedere e a chi spetta l’Assegno temporaneo per i figli minori
Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 è possibile inviare le domande per ricevere l’assegno temporaneo per i figli minori, novità introdotta dal decreto-legge n.79/2021 e spiegata nel dettaglio dalla circolare INPS n.93 del 30.06.2021. Ma a chi spetta? E quali sono i requisiti?
Assegno temporaneo figli 2021: cos’è
L’assegno temporaneo per i figli minori è una misura agevolativa erogata dall’Inps in vigore dal 1° luglio 2021. Si tratta, semplificando, di un sostegno corrisposto alle famiglie in base al modello ISEE.
Perché viene definita “misura temporanea”? Perché la misura, prevista dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, rappresenta un assegno ponte per le famiglie che hanno figli minori e che non beneficiano degli assegni per il nucleo famigliare, in attesa che siano adottati i decreti legislativi che potenzieranno le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
A chi spetta l’assegno temporaneo 2021?
La misura dell’assegno temporaneo spetta ai nuclei famigliari con ISEE fino a 50.000 euro, a condizione che, per tutta la durata del beneficio, siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato dell’UE o essere possessore di un diritto di soggiorno permanente. Gli extracomunitari devono avvalersi di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo (per esempio, per motivazioni di lavoro);
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- avere residenza o domicilio con figli a carico in Italia (figli considerati fino al diciottesimo anno di età);
- avere residenza in Italia da almeno 2 anni (anche non continuativi) oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 6 mesi;
- avere un ISEE in corso di validità.
Assegno temporaneo 2021: chi sono i destinatari?
L’assegno temporaneo 2021 è destinato alle seguenti categorie:
- nuclei famigliari che non possono accedere all’ANF (assegno per il nucleo famigliare) a causa della mancanza di uno o più requisiti;
- lavoratori autonomi;
- nuclei in cui sono presenti soggetti inoccupati;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo.
Come fare domanda per l’assegno temporaneo 2021
Ci sono tre diverse modalità per richiedere l’assegno temporaneo 2021. Eccole nel dettaglio:
- Attraverso il portale dell’INPS, accedendo alla pagina dedicata con una delle modalità previste (PIN, CIE, SPID, CNS);
- Attraverso un servizio gratuito come quello fornito dai Patronati;
- Attraverso il Contact Center Integrato raggiungibile chiamando i numeri verdi dedicati. Nel dettaglio per le chiamate da rete fissa il numero è 803.164 e per le chiamate da rete mobile il numero è 06 164.164.
Si ricorda che è opportuno presentare la domanda entro il prossimo 30 settembre. Infatti, in tal caso, se la domanda sarà accolta, saranno erogate le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio; di contro, qualora la domanda sia presentata dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese di presentazione.
Come si calcola l’importo degli assegni temporanei?
Come già anticipato, l’importo mensile dell’assegno varia a seconda dell’ISEE e del numero di figli minori. Si ricorda che l’assegno spetta per ciascun figlio minore del nucleo famigliare. L’INPS ha pubblicato la tabella con le soglie ISEE e i corrispondenti importi previsti in relazione al numero di figli. Ecco nel dettaglio i riferimenti minimi e massimi più importanti:
- Misura piena: per gli ISEE fino a 7.000 euro è prevista la misura piena, così tradotta: 167,5 euro per figlio, per i nuclei con uno o due figli minori, e 217,8 euro per figlio, per i nuclei con almeno tre figli minori;
- Misura non spettante: per tutti gli ISEE superiori a 50.000
- Misura parametrata: per tutti gli ISEE compresi tra 7.000 e 50.000 euro viene riconosciuto l’importo mensile indicato nella tabella pubblicata dall’INPS in corrispondenza del livello di ISEE del nucleo.
Figli disabili e genitori separati: cosa sapere?
Ecco due precisazioni riguardanti argomenti molto importanti inerenti all’eventuale disabilità di un figlio o alla separazione dei genitori:
- Figli disabili: è prevista una maggiorazione di 50 € dell’importo mensile dell’assegno per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo;
- Figli di genitori separati o divorziati: in questo caso si possono verificare due situazioni: a) l’assegno viene diviso al 50% tra i genitori separati o divorziati quando vi è affido condiviso del minore; b) l’intero importo dell’assegno è corrisposto al genitore che convive con il minore, previo accordo.
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