Superbonus 110% ed edifici vincolati: le nuove regole per gli immobili

18.03.2021 - Tempo di lettura: 2'

Il legislatore ha introdotto delle deroghe rispetto alla disciplina generale del Superbonus 110 per gli edifici vincolati.

Il comma 2 dell’articolo 119 prevede, infatti, che quando l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire il D.Lgs. n. 42/2004, o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, è possibile applicare il superbonus in relazione agli interventi trainati, che in questo caso si possono agevolare a prescindere dall’effettuazione di un intervento trainante.

Edifici vincolati e Superbonus: il miglioramento di almeno due classi energetiche è necessario

Negli interventi del Superbonus 110 su edifici vincolati è però necessario in ogni caso riscontrare il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, qualora ciò non sia possibile, perché l’immobile è già in classe A3, il conseguimento della classe energetica più alta.

Di conseguenza, laddove non si possa, ad esempio, realizzare il cappotto esterno, si potrà comunque agevolare con la detrazione del 110% gli interventi che sono ammessi dalla disciplina dell’ecobonus, effettuando magari la sostituzione degli infissi piuttosto che la realizzazione del cappotto termico interno, ma in ogni caso con il necessario conseguimento del miglioramento di almeno due classi energetiche.

Per quanto riguarda la verifica di questo risultato, bisogna andare a distinguere il caso dell’intervento che interessa l’intero edificio da quello realizzato su singole unità immobiliari.

Se gli interventi del Superbonus su immobili vincolati riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, allora la verifica del miglioramento di almeno due classi energetiche deve essere effettuata considerando l’intero edificio.

Se invece l’intervento viene posto in essere sulla singola unità immobiliare, il miglioramento in questione deve essere riscontrato limitatamente alla stessa: in questo caso il tecnico abilitato dovrà asseverare il conseguimento del risultato utilizzando la “procedura” prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

La “convivenza” con la detrazione dell’articolo 15 del Tuir

Negli interventi ammessi su edifici vincolati, in considerazione del fatto che sugli stessi immobili ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio sussiste un obbligo di manutenzione, protezione o restauro, il legislatore fiscale riconosce per le spese sostenute per fare fronte a tale obbligo una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese sostenute: questa previsione è inserita nella lettera g) del primo comma dell’articolo 15 del Tuir.

L’articolo 16-bis del Tuir, che disciplina la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevede che le due detrazioni siano cumulabili, sebbene quella prevista dall’articolo 15 comma 1 lettera g) debba in questo caso essere ridotta nella misura del 50%.


Esempio

  • Ipotizziamo interventi ammessi su edifici vincolati per una spesa di 150.000 €.
  • La spesa massima detraibile attraverso il bonus ristrutturazioni è di 96.000 €.
  • In relazione a tale limite di spesa, l’ammontare detraibile sarà pari a 57.120 €, ossia l’importo di 96.000 € x (50% + 9,5%).
  • Per la parte eccedente spetterà la detrazione del 19% integralmente, in misura pari a  10.260 €, ossia l’eccedenza di 54.000 € x 19%
    Complessivamente la detrazione ammonterà quindi a 67.380 €.

La stessa logica va applicata nel caso di interventi di miglioramento sismico che rientrino nella disciplina del Sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, che per effetto del quarto comma dell’articolo 119 possono essere potenziati al 110%: questo alla luce del principio generale che gli interventi di miglioramento sismico non costituiscono un’agevolazione a sé stante, ma rientrano nell’ambito della previsione generale dell’articolo 16 bis del Tuir, trovando la propria fonte nella lettera i) del primo comma della disposizione.


Esempio

  • Ipotizziamo di effettuare un intervento di miglioramento sismico su un immobile vincolato sostenendo una spesa di 150.000 €.
  • La spesa massima detraibile attraverso il Sismabonus è di 96.000 €.
  • In relazione a tale limite di spesa, l’ammontare detraibile sarà pari a 114.720 €, ossia l’importo di 96.000 € x (110% + 9,5%).
  • Per la parte eccedente spetterà la detrazione del 19% integralmente, in misura pari a 10.260 €, ossia l’eccedenza di 54.000 € x 19%.
  • Complessivamente la detrazione ammonterà quindi a 124.980 €.

Lo stesso principio non vale, invece, per gli interventi ammessi alla disciplina dell’ecobonus: nel caso in cui vengano realizzati interventi di miglioramento energetico, agevolati con il superbonus ai sensi di quanto prevedono i commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, non è possibile cumulare le due detrazioni e quindi, evidentemente, dovrò rinunciare alla detrazione del 19% prevista dalla lettera g) del primo comma dell’articolo 15 del Tuir.

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Superbonus edifici vincolanti e Agenzia delle Entrate

Nella risposta ad istanza di interpello n. 595 del 2020, l’Agenzia affronta il caso di un intervento programmato su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’istante è proprietario di due unità immobiliari che fanno parte del condominio sottoposto a vincolo, sul quale non possono essere realizzati gli interventi “trainanti” previsti dal primo comma dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Il contribuente sarebbe però intenzionato ad effettuare degli interventi “trainati” di efficientamento energetico, come ad esempio la sostituzione degli infissi, sulle due singole unità immobiliari di sua proprietà, beneficiando del superbonus del 110% per le spese sostenute.

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate precisa come su un edificio, che sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure non possa essere isolato da un punto di vista termico per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali che lo vietino, possono essere realizzati gli interventi previsti dalla disciplina dell’ecobonus, con il potenziamento della detrazione al 110%, purché venga comunque conseguito, come previsto dal comma 3 dell’articolo 119, il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento di almeno due classi energetiche per effetto degli interventi che si intende agevolare deve essere accertato da parte di un tecnico abilitato, attraverso la predisposizione di un APE ante-lavori e di un APE post-lavori, dal cui confronto emerga un risultato di questo tipo.

Va evidenziato però che molto difficilmente la sostituzione degli infissi, citata nell’ambito dell’istanza di interpello, da sola sarebbe sufficiente per conseguire un così significativo miglioramento della classificazione energetica delle due unità immobiliari.

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