Responsabile del Procedimento
Le leggi 109/94 e 216/95 per gli appalti pubblici e il successivo regolamento rivedevano la tradizionale figura dell’ingegnere capo che comprendeva la responsabilità della programmazione dell’appalto, la verifica del progetto, la direzione lavori e redazione contabilità. Tale figura è oggi sostituita dal Coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori del successivo triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma, che coordina l’attività del Responsabile del Procedimento, e dal Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per quanto riguarda le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dello stesso. Quest’ultimo, in particolare, sostituisce l’ingegnere capo in materia di direzione lavori, contabilità e collaudo.
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I compiti del Responsabile di procedimento
Il responsabile del procedimento deve verificare la completezza e congruità dei documenti, delle norme e informazioni fornite al progettista, nonché la verifica della qualità del progetto redatto dal progettista, oltre ad assicurare il controllo sui livelli di prestazione, qualità e prezzo. Il committente deve pertanto verificare non solo qualità e prezzo, ma anche prestazione, che ovviamente deve essere garantita dall’appaltatore.
Il responsabile del procedimento, incaricato dal committente deve, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera e al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, attenersi ai principi e alle misure di tutela del lavoratore; determina, al fine di permettere la pianificazione del lavoro in sicurezza, la durata dei lavori o delle fasi; nella fase di progettazione esecutiva deve valutare attentamente, in caso di necessità, il piano di sicurezza e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva designa il coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee, e nei cantieri con particolari rischi. Deve inoltre verificare che ricorrano le condizioni di legge per consentire le varianti in corso d’opera.