Relazione legge 10: cos’è e quando è obbligatoria?

20.11.2024 - Tempo di lettura: 6'
Relazione legge 10: cos’è e quando è obbligatoria?

Cos’è e quando è obbligatoria la relazione ex legge 10? La relazione tecnica deve essere predisposta nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi relativi agli impianti e riqualificazioni energetiche

La relazione legge 10, o ex legge 10, è una relazione tecnica relativa alle prestazioni e al rendimento dell’edificio e degli impianti che attesta la conformità alla normativa sulla prestazione energetica.

Deve essere in linea con quanto previsto dagli schemi di riferimento indicati nel decreto ministeriale sulla relazione tecnica di progetto e con il decreto requisiti minimi attualmente in vigore, in attesa del nuovo decreto che lo aggiornerà.

La relazione tecnica consiste in un documento di progetto con le verifiche preventive alla realizzazione degli interventi, da consegnare insieme all’istanza di permesso a svolgere gli interventi. Deve inoltre contenere le informazioni tecniche dell’edificio e degli impianti.

La redazione della relazione tecnica è compito di un professionista abilitato, un ingegnere, un architetto o geometra.

Relazione legge 10: quando è obbligatoria e quando non lo è?

La relazione tecnica ex legge 10 è prevista dall’art. 28 della Legge 10/91. Tale articolo è stato poi successivamente abrogato e a disciplinare la relazione tecnica è stato l’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/05.

Sono diversi i casi in cui la predisposizione della documentazione è obbligatoria:

  • nuova costruzione;
  • demolizione e ricostruzione;
  • ampliamento e recupero;
  • ristrutturazione importante di I e II livello;
  • riqualificazione energetica di involucro;
  • ristrutturazione di impianto termico;
  • installazione di nuovo impianto termico;
  • sostituzione del generatore di calore.

L’elenco precedente si riferisce alle tipologie di intervento per cui è obbligatoria la redazione della relazione tecnica e ciascuna di esse viene definita in maniera specifica nel Decreto Requisiti Minimi.

Tuttavia, ci sono alcuni edifici che vengono esclusi dall’obbligo di presentare la Relazione ex Legge 10:

  • edifici tutelati (dlgs 42/2004);
  • edifici industriali e artigianali quando riscaldati da reflui di processo produttivo;
  • edifici rurali non residenziali senza impianto;
  • edifici inagibili o collabenti;
  • fabbricati isolati con superficie utile minore di 50 metri quadri;
  • edifici non compresi nelle categorie del DPR 412/1993 (box, cantine…);
  • edifici adibiti a luoghi di culto o attività religiose.

Relazione legge 10: i requisiti da verificare per l’obbligo

L’obbligo di redazione della relazione legge 10 riguarda specifici interventi indicati in precedenza.

Vediamo ora nello specifico quali lavori rientrano nelle categorie con obbligo di relazione tecnica.

Tra gli interventi di ampliamento e recupero sono ricompresi quelli che prevedono un’estensione del volume esistente. L’intervento viene assimilato a una nuova costruzione quando:

  • il volume lordo climatizzato è superiore al 15% di quello esistente;
  • il volume lordo climatizzato è superiore a 500 metri cubi.

Sulle porzioni di ampliamento vengono fatte le verifiche come se fossero di nuova costruzione, mentre sulla porzione esistente occorre riferirsi alle tipologie di intervento precedentemente descritte.

Per quanto riguarda i nuovi impianti, si devono verificare le efficienze medie stagionali. La verifica deve essere effettuata sull’intero impianto, tuttavia non è obbligatoria in caso di estensione dell’impianto esistente.

Nel caso di cambio di destinazione d’uso, una pratica facilitata dopo l’approvazione della legge di conversione del Decreto Salva Casa, l’intervento deve essere ricondotto a una delle tipologie possibili. In questo caso si deve tenere in considerazione anche la destinazione d’uso dell’immobile al termine degli interventi.

L’obbligo di relazione della legge 10 è previsto anche in caso di interventi di ristrutturazione importante di I e II livello e riqualificazione energetica di involucro.

Sono due i fattori da prendere in considerazione nella determinazione della tipologia di intervento, in relazione alle ristrutturazioni energetiche: la superficie disperdente lorda e l’eventuale cambio di impianti.

Con superficie disperdente lorda inferiore al 25%, l’intervento rientra tra quelli di riqualificazione dell’involucro, a prescindere dall’eventuale cambio di impianti.

Se la percentuale supera il 25% ma è inferiore al 50% si tratta di ristrutturazione importante di II livello.

Nel caso in cui la percentuale della superficie disperdente lorda superi il 50% la tipologia di intervento varia a seconda della lavorazione sugli impianti:

  • nel caso di cambio di impianto si configura una ristrutturazione di I livello;
  • in assenza di cambio di impianto si configura come una ristrutturazione di II livello.

Le verifiche variano a seconda della tipologia di interventi:

  • per ristrutturazioni di I livello, i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
  • per ristrutturazioni di II livello, invece, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e che compongono l’involucro dell’edificio, interessati dai lavori di riqualificazione energetica. Un caso particolare riguarda il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), determinato per l’intera parete e comprensivo di tutti i componenti oggetto dell’intervento.

Ci sono poi le verifiche relative agli interventi di ristrutturazione di impianto termico installazione di nuovo impianto termico.

Gli interventi di ristrutturazione di impianto interessano tutti i sottosistemi. Non rientrano nella ristrutturazione di impianto se sono mantenuti gli stessi terminali di emissione, come chiarito nella FAQ dell’allora Ministero dello Sviluppo economico (3.10 del dicembre 2018).

Oltre ai casi già citati in precedenza, ci sono tipologie di interventi per i quali non è richiesta la relazione. L’obbligo non è previsto nei seguenti casi:

  • tinteggiatura esterna;
  • manutenzione ordinaria di sostituzione dei serramenti;
  • manutenzione ordinaria su impianti termici esistenti;
  • sostituzione del generatore di calore a gas con potenza minore di 50 kW;
  • installazione di una pompa di calore con potenza minore di 15 kW.

Nel caso della sostituzione dei serramenti, in sostituzione della relazione tecnica può essere resa una dichiarazione dell’impresa esecutrice.

Tale sostituzione è prevista nelle seguenti ipotesi:

  • nel caso di riqualificazione energetica con superficie disponibile inferiore al 25%;
  • in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.

In tali casi la dichiarazione sostitutiva deve contenere i seguenti valori:

  • trasmittanza termica;
  • permeabilità all’aria;
  • fattore di trasmissione solare totale.

Passiamo infine al caso di sostituzione del generatore di calore. Se non viene effettuato un cambio di combustibile o di tipologia di generatore, e contemporaneamente il nuovo generatore ha una potenza inferiore a 50 kW, non è previsto l’obbligo di relazione ex legge 10.

Nel caso di interventi che riguardino le pompe di calore, l’obbligo non è previsto se la potenza termica è inferiore a 15 kW.

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