Obbligo BIM per tutte le Opere Pubbliche: per interventi oltre 1 milione di euro dal 1° gennaio 2025
Al via dal 1° gennaio 2025 l’adozione da parte delle p.a. del BIM (Building Information Modeling) per i lavori di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
L’art.43 del Codice dei contratti pubblici, derogando in parte alle tempistiche di introduzione del B.I.M. previste dall’articolo 6 del D.M. n. 560 del 2017 (Decreto BIM come modificato dal D.M. 312/2021), ha previsto infatti l’adozione a partire dal 1° gennaio 2025 da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, vale a dire di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, con esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Al fine di incentivare l’utilizzo del Bim, il Codice prevede tuttavia che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano adottare la metodologia BIM, anche nei casi non obbligatori, prevedendo nella regolamentazione della gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso dei metodi e strumenti di gestione informativa purché nel rispetto delle misure di cui all’All.I.9 comma 4.
In tale modo, in attuazione di uno dei principi cardine del codice dei contratti pubblici, vale a dire il principio del risultato, si mira ad assicurare – mediante l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (quale è il BIM) – la snellezza dei procedimenti garantendo il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi.
Obbligo BIM per tutte le Opere Pubbliche: in cosa consiste
Si assiste dunque anche in quest’ambito a una forte tendenza all’innovazione e alla digitalizzazione dei contratti pubblici, con una vera e propria evoluzione nel settore AEC (Architecture, Engineering, and Construction) in quanto il BIM rappresenta un modello di gestione innovativa relativamente alla progettazione, realizzazione e gestione di un’opera edilizia o infrastrutturale.
Il richiamato Codice all’All.I.1 art.3. lett. q) fornisce la definizione dei «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» intesi come “metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l’efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti”.
Le stazioni appaltanti, prima di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, devono provvedere a:
- a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione;
- b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;
- c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili.
L’Allegato I.9 precisa inoltre che per l’adozione del BIM le stazioni appaltanti devono procedere alla nomina di un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati ed almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi nonché, per ogni intervento, un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico.
Per assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale, la documentazione di gara – compreso il capitolato informativo – deve prevedere specifiche tecniche che fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 secondo il seguente ordine di rilevanza:
- a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
- b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
- c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
In mancanza delle norme tecniche di cui alle precedenti lettere a), b) e c), l’uniformità può essere ulteriormente incrementata e garantita con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all’atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, quali linee guida specifiche.
È previsto, inoltre, l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di garantire la libera concorrenza tra i fornitori di tecnologie e i progettisti, nonché per consentire il trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
Il BIM è quindi qualificabile come quell’ambiente di lavoro condiviso a cui accedono tutti gli attori del processo: committenza, progettisti, operatori economici ecc.
L’obbligatorietà del BIM, dal punto di vista pratico, richiede necessariamente l’avvio di un adeguato processo di formazione e certificazione che coinvolge tutti i protagonisti del settore (stazioni appaltanti, imprese, progettisti ecc.) i quali non solo dovranno formarsi in materia, ma dovranno necessariamente dotarsi di software professionali e strumenti adeguati per la progettazione, la gestione e la programmazione al fine di essere in regola con la richiamata normativa.