Normativa sui rifiuti: le novità per l’ambito edilizio

I rifiuti da costruzione e demolizione richiedono attenzione nella gestione, per ridurre l’impatto sull’ambiente e garantire la sicurezza nei cantieri. Devono essere tenute in considerazione specifiche regole. Le ultime novità normative sono arrivate con l’entrata in vigore del Decreto Inerti 2024.
La normativa sui rifiuti dell’ambito edilizio è stata interessata da diverse novità.
In linea generale le regole stabilite per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e permettere il lavoro nei cantieri in sicurezza.
Particolarmente importante è la fase di classificazione dei rifiuti che, dopo un’analisi degli stessi, permette di determinarne la corretta gestione.
Le più recenti novità normative hanno interessato in particolare la cessazione della qualifica di rifiuto e sono state introdotte dal cosiddetto Decreto Inerti 2024.
La classificazione dei rifiuti nell’ambito edilizio
Prima di esaminare le principali novità della normativa dei rifiuti in ambito edilizio è necessario partire dalle definizioni stesse.
Per rifiuti edili si intendono i materiali di scarto prodotti dai cantieri nelle operazioni di costruzione, ristrutturazione e demolizione. Tali rifiuti sono di varia natura e la corretta gestione è particolarmente importante, in primo luogo, per garantire la sicurezza sul lavoro, ma anche per cercare di limitare al minimo l’impatto di tali rifiuti sull’ambiente.
Il rifiuto è definito come:
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Per quanto riguarda le attività da costruzione e demolizione, sono rifiuti gli scarti prodotti durante le varie fasi di lavorazione dei cantieri e al termine degli stessi. Nello specifico possono essere identificati come “rifiuti da costruzione e demolizione”. I materiali che rientrano in tale categoria sono vari: dai mattoni alle piastrelle, passando per i materiali derivanti dal cemento alle ceramiche di piastrelle e sanitari. Ci sono poi le pietre e i resti di intonaco, ovvero un insieme di vari materiali, e gli isolanti.
Gran parte di questi materiali rientra nella classifica dei rifiuti speciali e richiede il rispetto di specifiche procedure. Tali procedure identificano le diverse fasi di gestione che vanno dall’identificazione allo smaltimento, e comprendono i passaggi intermedi.
I rifiuti possono essere, quindi, classificati come il prodotto diretto delle operazioni di demolizione e costruzione, come scarti che derivano da attività del cantiere o come rifiuti derivanti da operazioni di scavi.
Ciascun rifiuto deve inoltre essere classificato sulla base di standard europei attraverso i codici CER, ovvero i codici europei dei rifiuti. Nelle operazioni di classificazione può essere utile l’utilizzo di software specifici.
Tra le varie classificazioni applicabili ai rifiuti edili una di queste si basa su due categorie:
- rifiuti inerti, quelli che non variano nel tempo e non portano a rischi per l’ambiente;
- rifiuti pericolosi, ovvero materiali che richiedono trattamenti speciali per ragioni di sicurezza.
In questa seconda categoria possono rientrare, ad esempio, l’amianto e i metallipesanti. Nella prima categoria, invece, la ghiaia o il calcestruzzo. Tali rifiuti sono stati interessati da novità sul piano normativo, introdotte dal Decreto Inerti 2024.
Decreto Inerti 2024: le principali novità
Il Decreto Inerti 2024, ovvero il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, è in vigore dal 26 settembre dello scorso anno.
Il DM n. 127/2024, rubricato come “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale” prevede una revisione sui rifiuti, in particolare per la cessazione della qualificazione stessa di rifiuto. La norma prevede inoltre un ampliamento del recupero e riutilizzo dei materiali.
Sono interessati dalle novità normative i rifiuti inerti, sia quelli che derivano dalle attività di demolizione e ricostruzione che da quelli che restano dopo le attività di scavo. Per tali rifiuti, nel rispetto di determinati requisiti, è possibile il riutilizzo.
Il Decreto Inerti 2024, che rientra tra i regolamenti di End of Waste, ha come obiettivo la p romozione dell’Economia Circolare . Nei casi in cui non sono presenti rischi per la salute e l’ambiente, i prodotti possono avere una “seconda vita”.
Il riutilizzo può essere previsto per:
- i rifiuti inerti da attività di costruzione e di demolizione non pericolosi;
- i rifiuti non pericolosi di origine minerale.
Il decreto stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali è prevista la cessazione della qualifica di rifiuto. Vengono ulteriormente definiti gli scopi per i quali possono essere utilizzati determinati materiali edili. Sono anche stabilite le responsabilità da parte dei produttori di aggregati recuperati.
Sono infine previsti gli obblighi e le procedure per il prelievo e la conservazione dei campioni di aggregato.
Rispetto alle regole previste in precedenza, dal 26 settembre 2024 vengono ampliati gli scopi degli aggregati recuperati e vengono previste differenziazioni in relazione alla destinazione finale dei valori limite da considerare nell’analisi degli aggregati recuperati.
I limiti sono più bassi per i casi in cui i prodotti potrebbero incidere maggiormente sulla salute e sull’ambiente. In altre parole, le regole più stringenti riguardano i materiali che possono essere utilizzati in contesti che presentano rischi maggiori per l’essere umano e per l’ambiente stesso. Le sostanze prese in considerazione sono, ad esempio, l’amianto e gli idrocarburi aromatici e policiclici.
Tali novità si inseriscono nello specifico quadro normativo dei rifiuti in ambito edilizio, che deve tenere conto anche delle novità del RENTRI, il registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Le novità riguardano, tra gli altri aspetti, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti). Si tratta del documento necessario per il trasporto dei rifiuti a garanzia della tracciabilità e della correttezza delle procedure di gestione di tali rifiuti.
Dallo scorso 13 febbraio i soggetti obbligati dovranno utilizzare un nuovo modello cartaceo, presente nell’allegato II del D.M. 59/2023. Questo modello è vidimato digitalmente dal portale RENTRI per i primi soggetti obbligati all’iscrizione, mentre il secondo e terzo gruppo di soggetti che saranno obbligati all’iscrizione viene vidimato fisicamente presso le Camere di Commercio (la tenuta dello stesso diventerà digitale solo dal momento in cui si iscriveranno al RENTRI).
