Il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi fissi
Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il documento operativo obbligatorio da realizzare per ogni specifico lavoro che richiede la presenza di un ponteggio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Capo II, Titolo IV D.Lgs. 81/08). Il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio e deve essere preso a riferimento del personale addetto al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione di un ponteggio per garantire la propria sicurezza durante le fasi di montaggio, la sicurezza di chi, pur non essendo addetto al montaggio, potrebbe essere coinvolto in queste operazioni (ad esempio altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti di un edificio in corso di ristrutturazione o i passanti) e la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio.
Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizzano ponteggi metallici fissi, altre opere provvisionali realizzate con elementi di ponteggi metallici fissi o ponteggi realizzati con elementi in legno. Per ogni ponteggio deve essere redatto un PiMUS specifico. Se nel cantiere sono presenti più ponteggi saranno quindi redatti più documenti. Nel PiMUS si deve necessariamente indicare anche il sistema utilizzato per la prevenzione e la protezione dal rischio di caduta dall’alto degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. In caso di modifiche in corso d’opera questo documento deve essere costantemente aggiornato specificando il tipo di intervento realizzato.
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Chi deve redigere il PiMUS?
La normativa stabilisce che la figura responsabile della firma del PiMUS è il datore di lavoro che provvede a redigere a mezzo di persona competente un Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Ricade tra le responsabilità del datore di lavoro la scelta della “persona competente” che può decidere di redigerlo personalmente oppure affidarlo ad un tecnico abilitato a progettare un ponteggio, al preposto ai lavori con esperienza pluriennale, al Responsabile Servizio Prevenzione Protezione dell’impresa, che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso o all’Addetto al Servizio Prevenzione Protezione, che abbia competenze tecniche nel campo dei ponteggi.
La firma di un Ingegnere o Architetto abilitato alla professione resta un obbligo per il progetto di ponteggi che saranno utilizzati in difformità all’autorizzazione ministeriale o superiore a 20 m di altezza. (L’art. 32 del DPR 164/56; la Circ. Min. n. 149/85 elenca i casi in cui è necessaria la firma dell’Ingegnere o Architetto). Se nelle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione concorrono più imprese, può essere realizzato un solo PiMUS a firma congiunta dei datori di lavoro delle imprese interessate. In questo caso, nel PiMUS saranno anche descritte le modalità di coordinamento tra le attività delle diverse imprese.
Facciamo chiarezza
Il PiMUS non è una valutazione dei rischi dell’impresa (che si effettua nel P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza) ma riguarda solo l’attrezzatura del ponteggio. È quindi un documento che completa le informazioni sull’opera provvisionale da utilizzare in relazione al contesto come, ad esempio, le caratteristiche dei vincoli di appoggio, di ancoraggio, lo stoccaggio dei materiali. Il PiMUS deve essere sempre accompagnato da una copia del Libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio specifico che si intende utilizzare.