Idoneità tecnico professionale dei subappaltatori
Le imprese affidatarie di contratti pubblici, laddove la stazione appaltante lo consenta, possono affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con la responsabilità del controllo sulla idoneità di lavoratori e mezzi a carico anche dell’affidatario oltre che del subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti pubblici, gli affidatari, previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, possono affidare in subappalto le opere o i lavori o le forniture previste nel contratto di appalto purché:
- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o le lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione, automatica e non automatica, previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici (c.d. “Requisiti di ordine generale”);
- al momento della presentazione dell’offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere e forniture che si intende subappaltare.
Costituisce comunque subappalto di lavori, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, qualsiasi contratto che sia stato stipulato dall’appaltatore con terzi che abbia ad oggetto attività che richiedono manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Oltre ai requisiti di ordine generale, il subappaltatore deve possedere anche i requisiti di idoneità tecnico professionale.
Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) all’Allegato XVII prevede che in ipotesi di subappalto, sia il datore di lavoro dell’impresa affidataria a verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.
L’idoneità tecnico professionale consiste nel “…possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare…” (art.89 D. Lgs 81/2008).
Pertanto, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, dovrà accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo n.81/2008.
Nella pratica, pertanto, dovrà essere l’appaltatore – dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti innanzi indicati – ad autocertificare, attraverso una dichiarazione sostitutiva, di aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice.
La stazione appaltante si limita ad operare una verifica delle dichiarazioni mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) e, pertanto, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti è generato un PassOE relativo al subappaltatore.
Gli adempimenti dell’appaltatore
L’appaltatore, dunque, nel caso intenda subappaltare lavori o parte di opere deve presentare un’apposita istanza alla stazione appaltante per ottenere la relativa autorizzazione.
La stazione appaltante ha un termine di 30 giorni per il rilascio dell’autorizzazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per giustificati motivi. In caso di decorso infruttuoso del termine, opera l’istituto del silenzio-assenso.
Nell’istanza l’appaltatore deve dichiarare in forma di autocertificazione:
- le informazioni relative al subappaltatore (denominazione, ragione sociale, Partita Iva, pec.);
- l’indicazione puntuale delle prestazioni oggetto di subappalto e che tali prestazioni rientrano tra quelle indicate come subappaltabili in sede di offerta;
- se sussistano o meno forme di controllo o collegamento ex art. 2359 cc rispetto al subappaltatore;
- di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore ai sensi del D. Lgs 81/2008.
La suddetta istanza deve essere corredata inoltre da:
- copia del contratto di subappalto;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore attestante l’assenza di cause di esclusione previste dagli art.94 e 95 del D. Lgs 36/2023 ed il possesso dei requisiti di cui agli artt 100 e 103 del medesimo decreto;
- dichiarazione antimafia (in caso di subappalto di importo superiore a € 150.000,00) ovvero autodichiarazione della ditta subappaltatrice attestante l’iscrizione alle White list della Prefettura territorialmente competente;
- codice PassOE acquisito dal subappaltatore al fine di consentire la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
Le stazioni appaltanti, in ogni caso, forniscono gli appositi modelli per la presentazione dell’istanza di autorizzazione.
Si evidenzia infine che, al momento del controllo per il rilascio dell’autorizzazione, oltre alla verifica dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, si procede anche alla verifica della congruità dei prezzi utilizzati nel contratto di subappalto.
La novità della “patente a crediti”
Il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha previsto nuove misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione – a partire dal 1 di ottobre 2024 – della “patente a crediti” per tutti coloro che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Si tratta di una patente digitale che viene rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il decreto legge modifica l’art. 27 del d. lgs. 81/2008 prevedendo che la patente venga rilasciata in presenza del “…possesso dei seguenti requisiti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo: “a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).”
Gli unici soggetti che non sono tenuti al possesso della patente sono le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato dalle società Organismi di Attestazione (SOA).
Alla luce del nuovo decreto legge pertanto ricadrà sul committente il nuovo obbligo di verificare il possesso della patente in capo alle imprese esecutrici, o i lavoratori autonomi ovvero anche in caso di subappalto: ciò vuol dire che il committente deve verificare direttamente patente o SOA anche dei subappaltatori.
Ad oggi, si resta in attesa della legge di conversione che apporterà con ogni probabilità ulteriori modifiche, anche al fine di superare le numerose criticità sollevate dagli esperti del settore nei tavoli tecnici.