Guida completa agli adempimenti per l’apertura di un cantiere edile
Quali sono i documenti necessari per aprire un cantiere edile? Come si devono muovere le imprese in materia di adempimenti necessari?
Queste domande sono cruciali quando si tratta di aprire un cantiere edile, soprattutto perché in Italia la regolamentazione è molto ferrea sui documenti da produrre e le procedure da seguire per garantire la massima regolarità.
Grazie a TeamSystem oggi le aziende possono semplificare l’intero processo di apertura di un cantiere, grazie a uno specifico software gestionale per impresa edile e cantieri. Analizziamo tutto in questa guida.
Apertura cantiere edile: gli adempimenti iniziali
Il primo passo dell’apertura del cantiere edile è l’individuazione del luogo esatto. Si tratta di un primo step fondamentale per assicurarsi che l’ubicazione del cantiere sia compatibile con le normative locali e con il piano regolatore comunale. In questo modo si possono preventivamente evitare possibili problemi legati alla zonizzazione o a vincoli urbanistici.
Determinata la localizzazione, il contribuente, in base a quanto specificato dal DPR 633/1972, comma 3, articolo 35, deve comunicare in via telematica all’AdE (Agenzia delle Entrate) l’apertura del cantiere, nei luoghi indicati. Allo stesso tempo deve anche indicare se vi sono sedi di cantiere secondarie, come depositi, stabilimenti e simili.
Comunicazione all’Ufficio IVA
Anche l’Ufficio IVA deve ricevere comunicazione dell’apertura di un cantiere edile. Questo lo si deve alla circolare numero 98 del 17 maggio 2000, intitolata “Risposte a quesiti in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, sanzioni tributarie e varie”. Con questa comunicazione il Ministero delle Finanze ha reso obbligatoria la comunicazione all’Ufficio IVA dell’apertura di un cantiere edile. Nella comunicazione, oltre al luogo dell’attività, devono essere specificate la durata e la consistenza del cantiere, qualora lo stesso superasse una durata superiore ai tre mesi.
Apertura cantiere edile: comunicazione all’INAIL
Quando si apre un cantiere edile è opportuno verificare anche la necessarietà di fare comunicazione all’INAIL. Secondo il Decreto Ministeriale del 12/12/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per ogni cantiere, indipendentemente dalla durata o dalla dimensione, è fatto obbligo, al datore di lavoro, la denuncia all’INAIL in caso di apertura di cantieri (siano essi edili, idraulici o stradali).
Ci sono però specifici casi in cui l’impresa può essere esentata da questa denuncia (previa specifica domanda). Eccoli:
- Quando il cantiere impiega non più di 5 persone;
- Quando il cantiere non dura più di 15 giorni.
Gli adempimenti fiscali legati all’apertura cantiere
Tra i documenti necessari per aprire un cantiere edile ci sono anche alcuni adempimenti fiscali obbligatori per l’impresa. Questi sono disciplinati dai DPR numero 633/72 e numero 444/1997.
In cosa consistono questi adempimenti fiscali?
- Presentazione di tutta la documentazione legata all’acquisto di carburante necessario ai mezzi di cantiere (ovvero tutti quei mezzi che non possono circolare su arterie stradali);
- Pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Se si tratta di cantiere con durata superiore a 365 giorni l’impresa deve fornire adeguata denuncia al comune di competenza (quello sul quale suolo si stanno eseguendo i lavori) e versare al comune stesso una tassa specifica, non oltre i 30 giorni dalla concessione.
- Pagamento della tassa sull’energia elettrica e le imposte sulla pubblicità. Nel primo caso si parla di un “canone di abbonamento” (D.Lgs n. 504/1995) legato al consumo elettrico. Molte aziende utilizzano, in cantiere, gruppi elettrogeni mobili. In tal caso la corretta imputazione del canone e delle imposte viene definita dall’Ufficio delle Dogane.
Nel caso delle pubblicità, invece, è obbligatorio pagare una tassa comunale quando le insegne di esercizio superano una superficie di 5 metri quadrati. In caso di misure inferiori, le insegne non sono soggette a nessuna tassa.
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