Il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione del contratto: chi sono e cosa fanno
Il direttore dei lavori (DL), o direttore dell’esecuzione nei contratti di servizi e forniture (DEC), da non confondere con il direttore tecnico di cantiere, è l’”anello di congiunzione” tra l’ente pubblico committente e l’organizzazione dell’impresa appaltatrice e riveste, perciò, un ruolo di primaria importanza nella fase esecutiva di una pubblica commessa.
Il DL/DEC ha, infatti, il potere d’ingerirsi nell’attività dell’appaltatore, con il quale coopera per il buon esito della commessa.
Chi è il DEC?
Il Decreto Ministeriale n. 49/2018 ha introdotto la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto DEC per la fase esecutiva degli appalti pubblici.
Cosa fa il DEC?
Il DEC, nominato dal Direttore Generale, ha il compito disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto svolgendo un’attività di controllo sulla regolare esecuzione delle opere nel rispetto dei tempi e dei costi secondo le prescrizioni contrattuali.
Quando si nomina Direttore esecuzione?
Il DEC viene nominato per coordinare, dirigere e gestire il controllo tecnico-contabile di un contratto stipulato da una stazione appaltante.
In particolare tra i suoi compiti il DEC garantisce il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità, propone misure di razionalizzazione per il contenimento dei costi; coordina il personale, si occupa di redigere i documenti necessari alla rendicontazione delle forniture e dei servizi ed eventualmente avvia la procedura per la segnalazione delle non conformità riscontrate.
Compito del DEC è anche quello di controllare che siano rispettate le scadenze temporali e che la qualità dei servizi appaltati sia conforme a quanto previsto dal contratto.
Quando RUP e Dec coincidono?
Spesso questo ruolo professionale coincide anche con il RUP il Responsabile Unico del procedimento che ha il compito di pianificare e gestire in maniera efficiente specifici progetti e bandi di gara anche attraverso il coordinamento di risorse e personale.
Cos’è il responsabile unico del procedimento?
Il RUP deve anche vigilare sul processo realizzativo nel rispetto delle disposizioni del contratto stipulato con l’operatore economico. I requisiti per poter essere nominato RUP sono possedere un diploma di istruzione superiore di secondo grado e un’anzianità di servizio di 5 anni oppure laurea triennale ed esperienza lavorativa di almeno tre anni. Nel caso invece di un corso di laurea di cinque anni basta aver lavorato per due anni nel campo delle programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Il RUP di occupa di gestire le procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti pubblici.
Cosa sono Rup e Dec?
Le attività inerenti all’esecuzione dei contratti sono di competenza del Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) ed è per questa ragione che il DEC coincide spesso con il RUP. Per la gestione di alcuni contratti possono essere necessarie due figure distinte per il ruolo di DEC e di RUP nel caso soprattutto di prestazioni che hanno un importo superiore a 500.000 euro, se gli interventi sono particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico e se sono previste da contratto prestazioni che richiedono un maggior numero di competenze.
Nel caso di difformità nell’esecuzione il DEC riferisce tempestivamente al RUP, se le due figure sono distinte, e invita l’Appaltatore a rispettare gli impegni presi nel rispetto del contratto se questo non dovesse avvenire il DEC può prendere la decisione di rescindere il contratto.
1. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina delle funzioni del DL\DEC è delineata -in modo frammentario- da diverse disposizioni del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).
A livello di normativa di dettaglio si colloca il d.m. n. 49 del 7.3.2018 (https://www.anticorruzione.it/portal/rest
/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RegolazioneContratti/MIT%20Decreto%207%20Marzo%202018%20n.%2049.pdf), destinato ad essere sostituito dal futuro regolamento attuativo previsto dall’art. 216, co. 27-octies, del Codice.
Altra fonte regolatoria è costituita dalle linee guida Anac n. 3, aggiornate nell’ottobre 2017, che individuano -ai §§ 9 e 10- i casi in cui il ruolo di DL/DEC può essere assunto dal Rup (Responsabile Unico del Procedimento). Le linee guida sono consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=0594a6a80a778042477d2c7a453
3542a).
2. Nomina e compiti del DL/DEC
Tra i soggetti che possono rivestire le funzioni di DL/DEC figurano, di norma, i dipendenti degli uffici tecnici della stazione appaltante. Ma è altresì possibile ricorrere a figure tecniche di consorzi e unioni comunali, comunità montane, aziende sanitarie locali, consorzi, enti di industrializzazione ed enti di bonifica o di altre pubbliche amministrazioni, di cui la stazione appaltante può avvalersi per legge.
Qualora la figura del DL/DEC non possa essere scelta tra i dipendenti dell’amministrazione, il ruolo può essere assegnato a soggetti esterni, individuati mediante le procedure selettive del Codice.
È ammessa la possibilità, in certi casi, di nominare lo stesso progettista quale direttore dei lavori, se ciò è espressamente previsto nel bando per la selezione del progettista ed in presenza di particolari e motivate ragioni (così l’art. 157 del Codice).
Il DL/DEC svolge molti compiti riconducibili, da un lato, al campo tecnico dell’esecuzione del contratto e, dall’altro, alla gestione dell’opera o servizio sotto il profilo amministrativo, inclusa la compilazione e la tenuta della contabilità delle prestazioni eseguite.
Spetta al DL/DEC vigilare e garantire il corretto e regolare svolgimento della prestazione pattuita da parte dell’appaltatore ed interloquire in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Per il DEC si veda nello specifico la disciplina di cui agli artt. 16-26 d.m n. 49 cit..
Quanto al DL, senza pretesa di esaurire la descrizione dei numerosi compiti che gli sono attribuiti, questa figura cura in particolare:
- “il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto” (art. 101, co. 3, del Codice);
- la consegna dei lavori e dell’area di cantiere (art. 5 d.m. cit.);
- l’accettazione dei materiali previo esperimento di un controllo di carattere qualitativo e quantitativo (art. 6 d.m. cit.);
- l’attività prestata dai subappaltatori in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 105 del Codice, segnalando al RUP le inadempienze dell’esecutore;
- il controllo periodico del possesso da parte dell’appaltatore e del subappaltatore e della regolarità della documentazione prescritta dalle vigenti leggi in materia di obblighi nei confronti dei rispettivi dipendenti;
- le ulteriori verifiche ed incombenze nei riguardi delle imprese coinvolte nell’appalto di lavori, meglio dettagliate nell’art. 7 d.m. cit.;
- le funzioni specifiche previste a suo carico in caso di modifiche, variazioni e varianti contrattuali (art. 8 d.m. cit. e art. 106 del Codice); sospensione dei lavori (art. 10 d.m. cit. e art. 107 del Codice); gestione dei sinistri (art. 11 d.m. cit.); termine dei lavori e collaudo (artt. 12 d.m. cit. e art. 102 del Codice).
3. Gli ordini di servizio
Nell’esercizio delle sue funzioni il DL\DEC si rapporta all’appaltatore mediante i cd. ordini di servizio, contenenti le istruzioni e le prescrizioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
Tali ordini devono essere comunicati al RUP ed annotati -con le ragioni tecniche e le finalità perseguite- nel giornale dei lavori.
L’appaltatore è tenuto ad uniformarvisi, salva la facoltà di apporre riserve (se un ordine di servizio fosse difforme rispetto al capitolato, al contratto o al progetto approvato o potesse dare luogo a vizi dell’opera, l’appaltatore avrebbe il diritto -ma anche il dovere a sua tutela- di contestare l’ordine di servizio e porre puntuali riserve).
Gli ordini di servizio vanno impartiti in forma scritta, per eliminare ogni incertezza, sia sulla loro esistenza, sia sul loro esatto contenuto.
È controverso se in assenza della forma scritta gli ordini siano nulli o, pur rimanendo validi, possano essere provati altrimenti.
La questione è facilmente risolvibile, se l’ordine contiene variazioni o aggiunte all’opera o implica maggiori oneri per le casse pubbliche rispetto a quelli risultanti dal contratto (qui la forma deve essere scritta sotto pena di nullità).
Il problema è più delicato per i cdd. ordini d’esecuzione, allorché il DL comanda l’esecuzione di certe prestazioni in conformità al contratto o alle regole dell’arte.
Si tratta, in casi come questo, d’interpretare il progetto o le clausole dell’appalto: operazione che può essere non agevole e sovente è fonte di dissidi tra il DL e l’appaltatore.
In simili casi l’ordine di servizio (che non implica addizioni o varianti) non è nullo, se emesso solo in forma verbale.
Pertanto l’appaltatore:
- ha l’obbligo di dare esecuzione ad un ordine esecutivo dato per iscritto (salvo l’onere di apporre specifiche riserve e osservazioni);
- non ha l’obbligo di dare attuazione ad un ordine solo verbale, ma può scegliere di darvi ugualmente esecuzione;
- in quest’ultimo caso, se la Stazione appaltante sollevasse una contestazione, sarà a suo carico l’onere della prova.
In concreto, se il costruttore ha eseguito una prestazione -dietro mero ordine verbale- potrà essere costretto a demolire, rifare o modificare quanto ha costruito, qualora abbia eseguito un lavoro non previsto a capitolato o lo abbia compiuto con modalità non contemplate negli atti regolatori dell’appalto.