La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici
Il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici sta entrando a pieno regime.
È possibile affermare come l’e-procurement, vale a dire la digitalizzazione, costituisce la novità assoluta in tema di appalti pubblici.
Dal 1° gennaio 2024, come è noto, sono entrate in vigore le disposizioni relative alla integrale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ponendo fine ai regimi transitori previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e dando attuazione ad uno degli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vale a dire la piena digitalizzazione della PA.
La digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici: in cosa consiste
La digitalizzazione riguarda qualsiasi tipo di contratto di appalto o di concessione, di qualunque importo, sia nei settori ordinari che in quelli speciali e prevede un’unica piattaforma dei contratti pubblici cui si collegano tutte le banche dati e i sistemi informativi tra loro interoperabili.
Il richiamato Codice prevede tuttavia che le stazioni appaltanti, nell’assicurare il processo di digitalizzazione:
- rispettino i principi e le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale;
- garantiscano l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale;
- operino secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
Il processo di digitalizzazione è caratterizzato dal principio dell’unicità dell’invio (once only), in base al quale ogni dato viene fornito una sola volta ad un solo sistema informativo che lo renderà disponibile. In tal modo le stazioni appaltanti, attraverso l’interoperabilità tra i vari sistemi informatici, avranno accesso a tutte le informazioni necessarie senza farne richiesta agli operatori economici.
Tutti i dati e le informazioni inerenti le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici vengono trasmessi attraverso le piattaforme digitali alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) – di cui è titolare l’Anac – che presenta diverse sezioni: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), Piattaforma contratti pubblici (PCP), Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), Casellario Informatico, Anagrafe degli Operatori Economici.
Tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono trasmettere attraverso le piattaforme telematiche alla (BDNCP) sono indicati dall’Anac.
Le piattaforme di approvvigionamento e i servizi digitali utilizzati dalle stazioni appaltanti (e-procurement) garantiscono in tal modo un maggior controllo sulle procedure nonché la riduzione della spesa pubblica.
La digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici: cosa è cambiato dal 1° gennaio 2024
Dal 1° gennaio 2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP.
Attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) le stazioni appaltanti ottengono tutte le informazioni e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
Gli operatori economici inseriscono nel sistema tutti i documenti – la cui produzione è a proprio carico – necessari per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
Il FVOE viene poi integrato da ulteriori banche dati statali (Agenzia delle Entrate, il Ministero di Giustizia, INPS, INAIL) che consentono la verifica del possesso dei requisiti (es. documenti di regolarità fiscale e contributiva, casellario giudiziale, certificati antimafia, ccnl etc.) consentendo una verifica più celere ed agevolando gli accertamenti.
La regolamentazione esaminata trova applicazione esclusivamente per le procedure di affidamento a partire dal 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici).
In tempi più recenti, in considerazione della rilevata esigenza di consentire il completamento del processo di digitalizzazione ad opera delle stazioni appaltanti, l’Anac, d’intesa con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha emanato il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 con cui è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 per l’utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma PCP della medesima Autorità in ordine agli affidamenti diretti sino a cinquemila euro per le ipotesi di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).
Parimenti la medesima proroga temporale opera per consentire l’adesione ad accordi quadro e convenzioni afferenti a bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2023 con o senza successivo confronto competitivo.
Tale possibilità, infine, è stata estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024.
Da ultimo si segnala che la proroga opera anche per quel che attiene la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice purché prevista originariamente dalla documentazione di gara relativa e sempre limitatamente a procedure pubblicate prima del 31/12/2023 e per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.
La previsione di tali proroghe non deve indurre a ritenere che vi siano ritardi nella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici gli appalti pubblici che, invece, sta entrando a pieno regime.
La stessa Anac ha, infatti, di recente comunicato, nel proprio report periodico, che alla data del 1 luglio 2024, vale a dire ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo codice, sono state ben 4.541 le stazioni appaltanti che si sono qualificate a cui occorre aggiungere 8.063 amministrazioni che si sono convenzionate alle 494 centrali di committenza operative.